Il Consiglio federale rafforza le possibilità di gestione delle retribuzioni dei quadri superiori di imprese e istituti vicini alla Confederazione

Berna, 23.11.2016 - In occasione della sua seduta del 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha esaminato le possibilità di gestione nell’ambito della retribuzione dei quadri superiori di imprese e istituti vicini alla Confederazione. L’Esecutivo si è espresso a favore di un rafforzamento della propria autorità in materia.

In seguito alla pubblicazione del rapporto sulla retribuzione dei quadri nel 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare una panoramica delle rimunerazioni dei presidenti di direzione e dei consigli di amministrazione delle imprese e degli istituti vicini alla Confederazione, nonché di indicare gli strumenti adatti a gestirne l’evoluzione.

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), in materia di retribuzione la Confederazione esercita meno diritti rispetto agli azionisti delle imprese quotate in borsa. In qualità di proprietaria o azionista unica, la Confederazione occupa una posizione dominante rispetto alle società quotate in borsa con un ampio azionariato. Tale posizione l’autorizza infatti ad attuare misure presso tali imprese anche senza competenze formalizzate. Mediante le tre misure seguenti, la Confederazione rafforza in particolare presso le grandi società anonime della Confederazione le proprie possibilità di gestione degli onorari e delle retribuzioni:

  • completamento degli statuti delle seguenti società anonime: La Posta Svizzera SA, FFS SA, Skyguide SA, RUAG Holding SA, SIFEM SA e Identitas AG. Alle assemblee generali delle società anonime viene attribuita la competenza di stabilire ogni anno, in anticipo, un limite massimo per la retribuzione dell’organo di direzione superiore, del presidente e della direzione;
  • la componente variabile dello stipendio dei membri di direzione delle suddette società anonime può corrispondere al massimo al 50 per cento della componente fissa dello stipendio;
  • le prestazioni accessorie a favore dei membri di direzione non possono superare il 10 per cento dello stipendio fisso. Entro tale limite, il consiglio di amministrazione stabilisce l’importo massimo nel singolo caso. Per prestazioni accessorie si intendono soprattutto i contributi forfettari alle spese e alla rappresentanza, i contributi alle assicurazioni sociali e ad altre assicurazioni (p. es. versamenti nella cassa pensioni oltre ai contributi ordinari secondo il piano di previdenza), l’uso privato dell’auto aziendale, gli abbonamenti per i trasporti pubblici e prestazioni analoghe. Questa regola si applica sia alle società anonime sia agli istituti e alle fondazioni della Confederazione.

La modifica degli statuti verrà attuata al più tardi in occasione dell’assemblea generale ordinaria del 2018.


Indirizzo cui rivolgere domande

Per informazioni generali:

Roland Meier, portavoce DFF
Tel. 058 462 60 86, roland.meier@gs-efd.admin.ch


Per informazioni concernenti le imprese:

Posta Svizzera SA
FFS SA
Skyguide SA

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC:
Dominique Bugnon, capo Servizio stampa e informazione DATEC
Tel. +41 58 464 61 70,
dominique.bugnon@gs-uvek.admin.ch

RUAG Holding SA

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS:
Karin Suini, portavoce DDPS
Tel. +41 58 464 50 86, karin.suini@gs-vbs.admin.ch

SIFEM SA
Identitas AG

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR:
Servizio informazioni DEFR
Tel. +41 58 462 20 07, info@gs-wbf.admin.ch


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