Miglioramento dello scambio d'informazioni in materia di armi

Berna, 03.06.2016 - Il 1° luglio 2016 il Consiglio federale porrà in vigore la legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. La legge intende ottimizzare lo scambio d'informazioni tra autorità riguardo ai detentori di armi che potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi. Prevede in particolare il collegamento dei registri cantonali relativi all'acquisto e al possesso di armi da fuoco al fine di semplificare le interrogazioni da parte delle autorità di sicurezza. La legge mira infine a ottimizzare lo scambio d'informazioni tra autorità militari e civili in merito a persone non legittimate a possedere un'arma.

Il 1° luglio 2016 entrerà in vigore la legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi. La legge migliorerà sensibilmente lo scambio d'informazioni tra autorità riguardo ai detentori di armi che potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi. Con la legge verranno inoltre creati i presupposti legali per il collegamento dei registri cantonali delle armi. Quale novità, le autorità di polizia avranno pertanto la possibilità di consultare, con un'unica interrogazione, tutti i registri cantonali delle armi nonché ARMADA, il sistema d'informazione in materia di armi gestito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). Un'autorità cantonale non dovrà quindi più chiedere ai propri omologhi di tutti gli altri Cantoni se nei loro registri figura una determinata persona o un'arma da fuoco specifica.

Inoltre, in futuro gli uffici cantonali delle armi e le autorità dell'esercito preposte alla consegna e al ritiro ordinario dell'arma saranno informati attivamente sulle nuove registrazioni nel sistema d'informazione ARMADA che contiene i dati relativi alle autorizzazioni rifiutate o revocate nonché alle armi da fuoco ritirate a titolo cautelare.
Il Consiglio federale ha inoltre approvato la revisione parziale dell'ordinanza sulle armi, con cui intende trasporre la legge sul piano del diritto esecutivo. Con la revisione è stata colta inoltre l'occasione per introdurre ulteriori prescrizioni quali la lunghezza ammissibile delle lame dei pugnali e il divieto delle munizioni per armi da pugno con elevata capacità di penetrazione, in grado di perforare i giubbotti antiproiettile in dotazione alle forze di polizia.

Sono stati infine apportati adeguamenti anche al Codice di procedura penale: in futuro il pubblico ministero o il giudice informeranno l'esercito in merito a persone per le quali sussiste il sospetto che possano esporre a pericolo se stesse o terzi con un'arma da fuoco. Lo scopo di tale notifica è impedire un eventuale abuso dell'arma militare.


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