Accertamento dei risultati delle votazioni: circolare del Consiglio federale concernente l’impiego di mezzi tecnici

Berna, 18.05.2016 - L’utilizzazione di mezzi tecnici (p. es. apparecchi di conteggio, procedure di scrutinio elettronico) per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale (art. 84 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici, LDP; RS 161.1). Nella sua seduta del 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato una circolare riveduta indirizzata ai Governi cantonali concernente l’accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici.

Già nel 2003 il Consiglio federale aveva accordato ai Cantoni un'autorizzazione generale di utilizzare mezzi tecnici per l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali (FF 2003 375). In seguito alla progressiva digitalizzazione delle procedure di conteggio delle schede e in particolare alla crescente diffusione delle procedure di scrutinio elettronico, il Consiglio federale ha adeguato le condizioni concernenti l'impiego di mezzi tecnici alle esigenze attuali. Come avviene per l'accertamento dei risultati prettamente manuale, anche in caso di impiego di mezzi tecnici i Cantoni provvedono affinché le operazioni necessarie si svolgano correttamente e i risultati delle votazioni siano determinati con accuratezza.

La circolare aggiornata tiene conto del federalismo dell'esecuzione per l'organizzazione e lo svolgimento delle votazioni popolari federali. Essa comprende i seguenti punti principali:

  • l'autorizzazione generale di utilizzare apparecchi di conteggio e bilance di precisione accordata ai Cantoni (e ai Comuni) nel 2003 è prorogata;
  • i Cantoni (e i Comuni) in futuro potranno impiegare due tecnologie per la registrazione elettronica e il conteggio delle schede (scrutinio elettronico), senza dover ottenere l'approvazione della Confederazione nel singolo caso. In alcuni Cantoni e Comuni queste due tecnologie sono già impiegate in occasione delle votazioni popolari federali. Nei Cantoni di Ginevra, di Friburgo e di Vaud le schede sono in parte analizzate mediante un lettore ottico. Nei Cantoni di San Gallo, di Berna e di Basilea Città sono impiegati scanner che riproducono un'immagine digitalizzata delle schede, la quale in seguito è analizzata mediante un software;
  • l'impiego delle procedure di scrutinio elettronico è vincolato al rispetto dei requisiti relativi all'impostazione delle schede a lettura ottica e all'affidabilità dei risultati accertati;
  • la circolare definisce la procedura di domanda per l'impiego di ausili tecnici che continuano a sottostare all'approvazione del Consiglio federale secondo l'articolo 84 capoverso 2 LDP.

Le sperimentazioni con il voto elettronico non rientrano nel campo d'applicazione della circolare.

La circolare ai Governi cantonali adottata dal Consiglio federale può essere consultata mediante il link di seguito e sarà pubblicata in una delle prossime edizioni del Foglio federale.

 


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