La nuova legislazione sugli impianti a fune entrerà in vigore all'inizio del 2007

Berna, 21.12.2006 - Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la nuova legge sugli impianti a fune a partire dal 1° gennaio 2007 e, nel contempo, ha emanato la nuova relativa ordinanza. In base alla nuova legislazione, l'approvazione dei piani, la concessione e l'autorizzazione di costruzione saranno rilasciate contemporaneamente, al termine di una procedura unificata. Finora per gli impianti a fune soggetti a concessione federale, oltre alla concessione e all'approvazione dei piani, era necessaria anche un'autorizzazione di costruzione cantonale.

La legge e l'ordinanza sugli impianti a fune prevedono una chiara suddivisione delle competenze per quanto concerne gli impianti a fune con concessione federale e quelli con autorizzazione cantonale: l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per gli impianti a fune gestiti a titolo professionale, autorizzati per il trasporto di più di otto persone per ciascuna direzione di marcia. I Cantoni sono competenti per i piccoli impianti a fune (fino a otto persone per ciascuna direzione di marcia), per le sciovie e per tutti gli impianti a fune non gestiti a titolo professionale.

La legge sugli impianti a fune è stata approvata dalle Camere federali il 23 giugno 2006. Nella sua seduta di giovedì, il Consiglio federale ne ha deciso la messa in vigore a partire dall'inizio del 2007. Contemporaneamente ha emanato una nuova ordinanza sugli impianti a fune, che contiene le necessarie disposizioni d'esecuzione della legge. Nell'estate del 2006 l'UFT aveva svolto un'indagine conoscitiva sull'ordinanza in questione presso le cerchie interessate.


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