Rendite per vedove e per vedovi dell’AVS: avvio della procedura di consultazione

Berna, 08.12.2023 - In occasione della sua seduta dell’8 dicembre 2023, il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di revisione parziale della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) al fine di adattare le rendite per vedove e per vedovi. Il progetto prevede di collegare le prestazioni per superstiti al periodo di educazione dei figli e di renderle indipendenti dallo stato civile dei genitori. Le rendite correnti versate alle vedove e ai vedovi che avranno 55 anni o più al momento dell’entrata in vigore della riforma sarebbero mantenute, mentre le persone più giovani vi avrebbero diritto ancora per due anni dopo l’entrata in vigore. Il progetto consentirebbe di raggiungere diversi obiettivi: eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi rilevata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, adeguare il sistema delle rendite per superstiti all’evoluzione della società e tenere conto del fabbisogno di finanziamento dell’AVS, adempiendo nel contempo il mandato di risanamento delle finanze della Confederazione. La procedura di consultazione durerà fino al 29 marzo 2024.

In una sentenza del 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha rilevato una disparità di trattamento tra i sessi in Svizzera per quanto concerne il versamento delle rendite per superstiti, dato che le vedove vi hanno diritto per tutta la vita, mentre i vedovi unicamente fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio. Da allora, in attesa di una modifica delle basi legali, la Svizzera applica un regime transitorio, in base al quale la rendita per vedovi viene versata a vita, esattamente come per le vedove nella stessa situazione.

Parità di trattamento e adeguamento all’evoluzione della società

Il progetto di revisione posto in consultazione dal Consiglio federale elimina la disparità di trattamento tra uomini e donne in modo socialmente sostenibile per le persone interessate e permette di adeguare le condizioni di diritto all’evoluzione della società. Introdotto sin dall’istituzione dell’AVS, infatti, il sistema delle rendite per vedove non rispecchia più le realtà sociali attuali.

Il progetto di revisione mira a garantire un sostegno temporaneo ai superstiti nella fase di transizione successiva al decesso del partner o fintantoché hanno figli a carico e tiene conto delle persone a rischio di precarietà in seguito alla vedovanza, come pure di situazioni difficili legate all’età. Al di là di questi periodi delicati, non è più giustificato versare rendite vitalizie indipendentemente dalla situazione finanziaria degli assicurati.

Diritto alle prestazioni in caso di vedovanza insorta dopo l’entrata in vigore delle modifiche di legge

  • Concessione di una rendita per il genitore superstite fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio, indipendentemente dallo stato civile; prolungamento del versamento oltre i 25 anni in caso di assistenza a un figlio con disabilità conferente il diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS;

  • concessione di una rendita transitoria di vedovanza della durata di due anni alle persone che non hanno più figli a carico. Questa prestazione sarà accordata sia alle persone sposate che a quelle divorziate che ricevevano un contributo di mantenimento dal coniuge o dall’ex coniuge deceduto;

  • copertura tramite le prestazioni complementari (PC) per le vedove e i vedovi di almeno 58 anni al momento della morte del coniuge o dell’ex coniuge e senza più figli a carico, se la morte comporta una situazione di precarietà;

  • nell’assicurazione contro gli infortuni, concessione di una rendita anche ai vedovi se, al decesso della moglie, hanno figli che non hanno più diritto a una rendita o hanno compiuto i 45 anni, come è attualmente previsto per le vedove.

Rendite per vedove e per vedovi correnti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche di legge

  • Mantenimento delle rendite per vedove e per vedovi correnti per le persone di 55 anni e più al momento dell’entrata in vigore delle modifiche di legge e senza figli a carico; soppressione delle rendite per le persone di età inferiore ai 55 anni entro due anni dall’entrata in vigore della modifica (disposizione transitoria);

  • mantenimento delle rendite per vedove e per vedovi per i beneficiari di PC di 50 anni e più al momento dell’entrata in vigore delle modifiche di legge (disposizione transitoria).

La riforma non interesserà il diritto alla rendita per vedove e per vedovi della previdenza professionale, dato che in questo settore non vi è alcuna disparità di trattamento tra uomini e donne. La rendita è versata in linea di principio fino alla morte o al nuovo matrimonio del coniuge superstite. Numerosi istituti di previdenza prevedono già prestazioni per superstiti per le persone che provvedono al mantenimento di un figlio comune. Queste prestazioni regolamentari consentono dunque di tenere conto delle forme di vita odierne.

La riforma prende in considerazione il fabbisogno di finanziamento dell’AVS e delle finanze della Confederazione. Se entrerà in vigore nel 2026, il nuovo sistema produrrà appieno i suoi effetti nel 2035, consentendo una riduzione delle spese di circa 720 milioni di franchi per l’AVS e di circa 160 milioni di franchi per la Confederazione. La consultazione durerà fino al 29 marzo 2024.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Settore Comunicazione
+41 58 462 77 11
media@bsv.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
http://www.ufas.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99297.html