Lavoro domenicale nelle zone turistiche urbane: avvio della procedura di consultazione

Berna, 23.11.2023 - In futuro si intende consentire il lavoro domenicale in determinate zone turistiche urbane. La revisione dell'ordinanza, inviata in consultazione il 22 novembre, è volta a creare la base giuridica necessaria a tal fine. Il progetto di revisione non riguarda però la questione degli orari di apertura dei negozi, che è disciplinata a livello cantonale.

Il 22 novembre 2023 il DEFR ha inviato in consultazione la revisione dell'articolo 25a dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). La nuova disposizione consente ai negozi che offrono una determinata gamma di prodotti in zone urbane con turismo internazionale di impiegare personale la domenica per tutto l'anno senza autorizzazione.

La nuova disposizione si applica solo agli hotspot turistici urbani della Svizzera. Questa eccezione è quindi limitata alle grandi città con più di 60 000 abitanti e in cui gli ospiti stranieri rappresentano almeno il 50 per cento del totale dei pernottamenti in hotel. Come nel caso della disposizione derogatoria già esistente per le località turistiche, anche la nuova disposizione limita l’assortimento ai prodotti destinati a soddisfare le esigenze specifiche dei turisti (internazionali). Nella nuova disposizione le zone turistiche urbane sono definite come zone con un’ampia offerta di strutture ricettive, culturali e di ristorazione raggiungibili a piedi. Spetta ai Cantoni definire queste zone nelle città in questione; è chiaro che questa disposizione derogatoria non si applica a intere città.  

Oltre alle regole sui periodi di riposo sostitutivo, l’ordinanza stabilisce che la compensazione per il lavoro domenicale dei lavoratori impiegati deve oltrepassare quanto previsto dalle disposizioni di legge. Spetta ai singoli Cantoni stabilire dove definire queste compensazioni.

All'inizio del 2022 Svizzera Turismo e le città partner si erano rivolte al DEFR con la richiesta di ridefinire nell’OLL 2 il concetto di «regione turistica». In questo modo si potrà tener conto del turismo urbano internazionale. Secondo l’articolo 25 dell’OLL 2 vigente, sono considerate regioni turistiche le località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale e soggiace a forti fluttuazioni stagionali. Su questo tema si sono svolti anche diversi colloqui con le parti sociali.

La legge sul lavoro del 13 marzo 1964  (LL) disciplina la questione dell’occupazione di personale (protezione dei lavoratori) a livello nazionale. Quella degli orari di apertura dei negozi, invece, è una questione di diritto di polizia e compete ai Cantoni o ai Comuni. L’apertura o meno di un negozio dipende quindi dalle norme vigenti in loco.


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