Il Consiglio federale intende consentire il riscatto retroattivo di prestazioni nel pilastro 3a
Berna, 22.11.2023 - In futuro le lacune contributive nel pilastro 3a potranno essere colmate mediante riscatti retroattivi. Potranno beneficiare di questa possibilità le persone che in determinati anni non riescono a versare contributi alla loro previdenza individuale vincolata o riescono a versarne soltanto una parte. Nella sua seduta del 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica in tal senso dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). La procedura di consultazione durerà fino al 6 marzo 2024.
Grazie all’introduzione di nuove disposizioni, in futuro sarà possibile effettuare riscatti nel pilastro 3a. Con questa modifica di ordinanza il Consiglio federale attua la richiesta della mozione 19.3702 Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a, depositata dal consigliere agli Stati Erich Ettlin. Le lacune contributive che sorgeranno a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni potranno essere colmate successivamente tramite riscatti. Le persone che non avranno versato contributi al pilastro 3a o ne avranno versati per un importo inferiore a quello massimo consentito potranno colmare le lacune contributive sorte nei dieci anni precedenti mediante riscatti fiscalmente deducibili. In questo modo si vuole rafforzare la previdenza individuale vincolata del pilastro 3a.
In aggiunta al contributo ordinario si potrà effettuare ogni anno un riscatto fino a un importo massimo corrispondente alla «piccola deduzione» (2023: 7056 fr.). Questo limite massimo varrà anche per le persone che non sono assicurate nel secondo pilastro. Chi vorrà effettuare un riscatto dovrà essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a nell’anno in questione, vale a dire disporre di un reddito lavorativo soggetto all’AVS conseguito in Svizzera. Dovrà inoltre aver versato la totalità del contributo ordinario per quell’anno. Come il contributo ordinario annuo, anche il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile.
I riscatti nella previdenza individuale vincolata verranno effettuati in base al principio dell’autodichiarazione. La nuova regolamentazione prevede disposizioni volte a garantire la legittimità dei riscatti. Un’attestazione rilasciata dall’istituto della previdenza individuale vincolata dovrà inoltre garantire che i riscatti possano essere ricostruiti anche in un secondo tempo e, in particolare, verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.
A beneficiare della possibilità di effettuare versamenti al pilastro 3a d’importo superiore a quello massimo annuo per anni di contribuzione passati saranno soprattutto le economie domestiche che conseguono un reddito imponibile superiore a 100 000 franchi all’anno. Secondo la statistica fiscale relativa all’imposta federale diretta, attualmente la deduzione massima ammessa per la previdenza individuale fiscalmente agevolata è fatta valere da circa il 10 per cento dei contribuenti.
Ripercussioni finanziarie
Secondo una stima approssimativa la modifica di ordinanza comporterà una riduzione del gettito dell’imposta federale diretta compresa tra i 100 e 150 milioni di franchi all’anno, di cui il 21,2 per cento a carico dei Cantoni e il 78,8 per cento a carico della Confederazione.
La diminuzione del gettito dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni può essere stimata, con grande approssimazione, a un importo compreso tra 200 e 450 milioni di franchi all’anno.
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