Ampliamento della consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI e dell’AVS

Berna, 20.11.2023 - In futuro l’AI finanzierà sussidi, oltre che per i cani d’assistenza alla mobilità, anche per i cani d’allerta per epilettici e i cani d’accompagnamento per bambini autistici. Questo permetterà alle persone con disabilità di vivere in modo più autodeterminato. Inoltre, le modalità di pagamento dei servizi di terzi (p. es. interpretariato in lingua dei segni) passeranno da un rimborso mensile a uno annuo. Nell’AVS sarà ampliato il diritto alle scarpe ortopediche: l’assicurazione verserà un contributo alle spese ogni anno anziché, come oggi, soltanto ogni due. Con le modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione per la vecchiaia il Dipartimento federale dell’interno attuerà tre mozioni nell’ambito dei mezzi ausiliari con effetto dal 1° gennaio 2024.

Sussidi AI anche per i cani d'allerta per epilettici e i cani d'accompagnamento per bambini autistici

Il diritto a un sussidio per i cani d'accompagnamento verrà ampliato. Attualmente l'AI finanzia sussidi per i cani d'accompagnamento per disabili motori adulti. Dopo aver effettuato ampi accertamenti con i centri di addestramento per diversi tipi di cani d'accompagnamento è stato stabilito che in futuro verranno versati sussidi anche per i cani d'allerta per epilettici per bambini e adulti e per i cani d'accompagnamento per bambini autistici fino ai nove anni, purché le condizioni siano adempiute. Inoltre, i disabili motori avranno diritto ai cani d'assistenza alla mobilità già a partire dai 16 anni (invece degli attuali 18). Per escludere qualsiasi rischio per gli assicurati o i terzi e per garantire il benessere del cane, i centri di addestramento per i cani summenzionati dovranno essere certificati dall'organizzazione Assistance Dogs International (ADI).
(Mozione 19.4404 Cani d'accompagnamento anche per i bambini e i giovani malati)

Maggiore flessibilità nel finanziamento di servizi di terzi

Al posto di un mezzo ausiliario l'AI rimborsa anche servizi forniti da terzi (p. es. interpretariato in lingua dei segni per gli audiolesi, trasporto per recarsi al lavoro per i disabili motori o assistenza amministrativa per i ciechi che svolgono un'attività lucrativa), purché le condizioni di diritto siano adempiute. Attualmente queste prestazioni sono soggette a un limite mensile pari al reddito dell'attività lucrativa svolta dall'assicurato, ma al massimo a una volta e mezzo l'importo minimo mensile della rendita completa dell'AVS. L'attuazione della mozione garantirà maggiore flessibilità alle persone esercitanti un'attività lucrativa interessate. Con la modifica dell'ordinanza il limite mensile sarà sostituito con un limite annuo, in modo da poter compensare durante l'anno i mesi in cui il bisogno è esiguo (p. es. a causa delle vacanze).
(Mozione 21.3452 «Servizi prestati da terzi nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Modello per i rimborsi»)

Contributo AVS più frequente per le scarpe ortopediche

Anche l'AVS finanzia determinati mezzi ausiliari per gli assicurati in età AVS. La modifica dell'ordinanza riguarda la frequenza con cui l'AVS versa un contributo alle spese per le calzature ortopediche. Attualmente gli assicurati possono ricevere tale contributo soltanto ogni due anni. Con questa modifica il diritto sarà armonizzato con quello dell'AI, cosicché in futuro si avrà diritto a un contributo annuo. Sebbene la mozione attuata con la modifica di ordinanza si riferisca soltanto alle persone affette da diabete, per garantire la parità di trattamento non verrà fatta alcuna distinzione in merito alla diagnosi su cui si baserà il bisogno di calzature ortopediche. L'ampliamento si applicherà a tutti gli aventi diritto.
(Mozione 21.4036 «Scarpe ortopediche per i diabetici. Basta problemi al passaggio dall'AI all'AVS!»).

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.


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