Il Consiglio federale analizza le prescrizioni formali nel diritto privato

Berna, 15.09.2023 - Alcuni negozi giuridici sottostanno a determinate prescrizioni formali, ossia sono validi soltanto se conclusi nella forma prevista. In generale tali prescrizioni, secondo le conclusioni cui giunge il rapporto adottato dal Consiglio federale nella seduta del 15 settembre 2023, non costituiscono un ostacolo rilevante alla crescente digitalizzazione economica e sociale. Già oggi i negozi giuridici privati sono di norma validi senza dover rispettare una determinata forma. Per contro, le eccezioni vigenti sono importanti per tutelare anche in futuro determinate parti contraenti.

Nel diritto privato svizzero vige il principio dell'autonomia privata; ciò significa che in linea di massima un contratto può essere concluso senza che sia necessario rispettare una determinata forma. Ad esempio, un contratto di acquisto o di lavoro è valido anche se concluso oralmente.

In deroga a tale principio, pochi negozi giuridici di diritto privato particolarmente importanti, come ad esempio un testamento o un contratto di acquisto di un fondo, sono validi soltanto se conclusi in una determinata forma ossia in forma scritta o come atto pubblico. Di fatto tale requisito intende dare alle parti il tempo per riflettere sulle conseguenze del negozio giuridico che intendono concludere.

Nel contesto degli sviluppi tecnologici, il Consiglio federale ha esaminato se le prescrizioni formali vigenti costituiscono un ostacolo rilevante alla digitalizzazione. Nel rapporto in adempimento di diversi mandati della Confederazione e del postulato Marcel Dobler 19.3759, il Consiglio federale giunge alla conclusione che gli attuali strumenti per la conclusione di un contratto nel mondo digitale sono sufficienti. Nei negozi che richiedono la forma scritta è già oggi possibile stipulare digitalmente un contratto con la firma elettronica qualificata in alternativa a quella autografa. Nell'ambito degli atti pubblici si sta lavorando a una procedura elettronica dell'atto pubblico uniforme per tutta la Svizzera.

Il Consiglio federale non vede la necessità di modificare le prescrizioni formali. Nel suo rapporto si oppone in particolare all'introduzione generalizzata della forma testuale quale alternativa alla forma scritta. La forma testuale prevede che l'accordo contrattuale sia compilato sotto forma di testo ma, a differenza della forma scritta, non richiede la firma autografa.

Il Consiglio federale ritiene che le vigenti prescrizioni formali siano sufficienti anche nell'ambito della legge sul credito al consumo. Ricorda inoltre che la prevista introduzione di un mezzo d'identificazione elettronico (Id-e), riconosciuto dallo Stato, agevolerà comunque l'accesso alla firma elettronica qualificata e quindi la conclusione di contratti nel mondo digitale.


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