Trasparenza sulle commissioni di carte di credito e bancomat

Berna, 15.07.2005 - Foglio informativo sui servizi bancari per il 1°gennaio 2006 Dal 1° gennaio 2006, le commissioni previste dagli istituti che emettono carte di credito per l'utilizzo delle stesse all'estero dovranno figurare chiaramente. Allo stesso modo, le banche dovranno informare in maniera inequivocabile i propri clienti riguardo alle commissioni da loro fatturate per il prelievo di contante da un altro istituto bancario. Il foglio informativo del seco sui servizi bancari sarà aggiornato in tal senso.

Il foglio informativo del SECO del 1°novembre 1999, riguardante l'indicazione dei prezzi e della pubblicità per i servizi di banche e istituti affini, sarà modificato nel modo seguente per il 1° gennaio 2006:

I costi di gestione delle carte di credito, previsti da alcuni istituti emittenti, in caso di prelievo all'estero da parte del cliente, dovranno in futuro essere chiaramente riportati sul formulario relativo alla carta stessa, e, allo stesso modo, dovranno figurare fra le voci delle spese. In questo modo i clienti potranno individuare i costi di gestione e vedere quale tasso di cambio è applicato. Le banche che stabiliscono commissioni per il prelievo di contante dal bancomat di altri istituti, dovranno informare in maniera inequivocabile i propri clienti a questo proposito. Le informazioni riguardo a tali commissioni possono essere divulgate in vario modo: riportate negli opuscoli informativi, nelle lettere al cliente, su internet, o sullo schermo del bancomat.
Già dalla fine del 2004, all'atto del prelievo di contante presso un altro istituto, i consumatori possono leggere sullo schermo del bancomat che tale operazione può essere soggetta a commissione. Le commissioni non vengono richieste -come avviene all'estero – dai gestori dei bancomat, è la banca emittente che, in parte, "punisce" i propri clienti per il prelievo da un altro istituto. Ai gestori dei bancomat non può essere imposto di informare l'utente riguardo alle commissioni richieste dagli istituti concorrenti, e non si dispone attualmente di nessuna base legale per consentire un'indicazione generale online sulle commissioni concrete. Nel frattempo, la questione dev'essere chiarita, considerandola anche in relazione alla revisione della legge sull'informazione dei consumatori .

Berna, 15 luglio 2005

Segretariato di Stato dell'economia
Servizio Comunicazione
Informazioni:
Guido Sutter
settore Diritto
tel. +41 (0)31 322 28 14


Pubblicato da

Segreteria di Stato dell'economia
http://www.seco.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-9599.html