Rese più flessibili le disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo per determinate aziende di servizi

Berna, 10.05.2023 - Il Consiglio federale rende più flessibili le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per determinate aziende. Con decisione del 10 maggio 2023, pone in vigore la modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) con effetto da inizio luglio 2023. La revisione, ampiamente sostenuta dalle parti sociali competenti, offre una maggiore flessibilità alle aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dell’amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale.

Sulla base dell'idea di un modello di orario di lavoro annualizzato secondo l'iniziativa parlamentare Graber 16.414 «Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi» sono stati sviluppati e finalizzati in collaborazione con le parti sociali interessate i nuovi articoli 32b e 34a dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2).

Il nuovo articolo 32b OLL 2 consente ai lavoratori che svolgono attività relative a un progetto e mandati urgenti in seno a un'azienda delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) di lavorare, in determinate situazioni, in un arco temporale di 17 anziché di 14 ore. Inoltre, il riposo giornaliero di questi lavoratori può essere ridotto più volte alla settimana da 11 a 9 ore o essere interrotto. Questa flessibilità è particolarmente importante in gruppi di progetto a cui partecipano persone di diversi Paesi.

Il nuovo articolo 34a OLL 2 offre alle aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dell'amministrazione fiduciaria e della consulenza fiscale la possibilità di occupare in base a un modello di orario di lavoro annualizzato i dipendenti che ricoprono una funzione dirigenziale o sono specialisti in uno di questi settori. L'applicazione di un simile modello deve tuttavia essere convenuta individualmente con i singoli lavoratori. Questo modello di orario di lavoro annualizzato implica che le disposizioni generali sulla durata massima della settimana lavorativa e sul lavoro straordinario (art. 9, 12 e 13 della legge sul lavoro) non sono applicabili e che i lavoratori occupati in base ad esso possono lavorare senza previa autorizzazione fino a 9 domeniche all'anno per un massimo di cinque ore ciascuna. Rimane invece invariato l'obbligo dei datori di lavoro di registrare il tempo di lavoro dei propri dipendenti.

La modifica di ordinanza entrerà in vigore il 1° luglio 2023.


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