Eccezioni per l'uso di determinate sostanze chimiche

Berna, 05.04.2023 - Il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. In tal modo adempie la mozione Schmid 19.3734 e concede agevolazioni all’industria chimico-farmaceutica. In generale, le sostanze particolarmente preoccupanti sono soggette a un divieto di utilizzo. A determinate condizioni, tuttavia, sono possibili esenzioni temporanee l’uso di tali sostanze. Si tratta in particolare di situazioni nelle quali un’impresa non può rinunciare all’impiego di una sostanza come pure quando non è possibile sostituirla con una sostanza meno pericolosa o con un procedimento diverso. Inoltre, modificando l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, il Consiglio federale consente alle Forze aeree svizzere di impiegare determinate sostanze soggette a severe restrizioni. La modifica dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° maggio 2023.

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) disciplina nell’allegato 1.17 le sostanze particolarmente preoccupanti per le quali sussiste un obbligo di autorizzazione nell’Unione europea. Tali sostanze sono generalmente soggette a un divieto d’impiego. Fanno tuttavia eccezione le autorizzazioni concesse dalla Commissione europea e le deroghe autorizzate a tempo determinato e su richiesta dalle autorità federali per particolari impieghi di dette sostanze, come per esempio il cromo esavalente utilizzato come catalizzatore. Queste fattispecie si verificano quando un’impresa non può rinunciare all’impiego di una sostanza e quando non è possibile sostituirla con una sostanza meno pericolosa o con un procedimento diverso.

Nella sua seduta del 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha deciso ulteriori semplificazioni, consentendo all’industria chimico-farmaceutica di impiegare una sostanza disciplinata nell’allegato 1.17 ORRPChim per la produzione di prodotti chimici, farmaci e dispositivi medici. A tal fine, la sostanza deve essere utilizzata in un impianto chiuso e deve essere dimostrato che non può entrare in contatto con l’uomo e con l’ambiente. Con questa regolamentazione, il Consiglio federale adempie la mozione 19.3734 del consigliere agli Stati Martin Schmid.

Il Consiglio federale ha inoltre integrato l’allegato 1.17 ORRPChim con un’ulteriore deroga riguardante l’impiego delle sostanze contemplate da detto allegato per la manutenzione degli aeromobili delle Forze aeree svizzere.

Queste modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni sul livello di protezione della salute e dell’ambiente ed entreranno in vigore il 1° maggio 2023.


Indirizzo cui rivolgere domande

Josef Tremp, capo della sezione Prodotti chimici industriali, divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici, Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), tel. +41 58 464 46 18



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