Nuova legge federale sul commercio ambulante

Berna, 20.10.1999 - Risultati della procedura di consultazione Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di una nuova legge federale sul commercio ambulante. Nel contempo esso ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia di elaborare entro la primavera del 2000, all’attenzione del Parlamento, un progetto di legge e il rispettivo messaggio.

Per quanto riguarda l’avamprogetto di una nuova legge sul commercio ambulante sono state inoltrate complessivamente 66 consultazioni. L’idea principale di tale avamprogetto, che consiste nel rendere uniforme sul piano federale la legislazione in materia di venditori ambulanti, disciplinata finora a livello cantonale, e nel sostituire l’attuale legge sui viaggiatori di commercio con disposizioni più semplici, è stata accolta con favore praticamente all’unanimità da tutte le parti consultate.

Numerosi interpellati, tra cui diversi Cantoni con una forte popolazione, esigono addirittura una maggiore uniformazione, che dovrebbe comprendere anche il commercio di mercato, i posti di sosta, la vendita sulle strade e sulle piazze pubbliche, le raccolte per scopi di utilità pubblica e di beneficenza nonché le attività degli artisti ambulanti e da circo. A loro parere, soltanto il coinvolgimento di tutte le forme di commercio ambulante provocherebbe l’auspicato effetto sul mercato interno e permetterebbe di ottenere un efficace sgravio amministrativo.

Anche l’economia vede con favore l’uniformazione e la relativa liberalizzazione graduale del commercio ambulante. Queste cerchie si esprimono in favore di un obbligo d’autorizzazione il più possibile restrittivo e postulano l’esame di forme di autorizzazione alternative, come ad esempio l’ammissione di autorizzazioni per singoli rami economici o ditte.

L’uniformazione delle tasse e la soppressione delle patenti cantonali, che hanno un carattere di imposizione fiscale, è auspicata a grande maggioranza. Da parte dei Cantoni si esige però che le tasse siano ancorate nel diritto federale in modo che corrispondano alle spese effettive previste per il rilascio dell’autorizzazione.


Berna, 20 ottobre 1999


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