Adeguamento delle rendite dell’AVS e dell’AI per compensare interamente il rincaro

Berna, 22.02.2023 - Per poter compensare interamente il rincaro, le rendite AVS, quelle dell’AI, le prestazioni complementari e le prestazioni transitorie devono essere ulteriormente aumentate, nonostante il recente adeguamento delle rendite. In occasione della sua seduta del 22 febbraio 2023 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente una modifica in tal senso della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In questo modo adempie la volontà del Parlamento di rafforzare il potere d’acquisto dei beneficiari di rendita.

Il Consiglio federale adegua di regola ogni due anni le rendite ordinarie dell’AVS e dell’AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari basandosi sulla media aritmetica dell’indice dei prezzi e dell’indice dei salari (indice misto). L’ultimo adeguamento è stato effettuato con effetto dal 1° gennaio 2023, con un aumento di 30 franchi per la rendita minima e di 60 franchi per la rendita massima (in caso di durata di contribuzione completa). Dato che nel 2022 l’indice dei prezzi è eccezionalmente salito più dell’indice dei salari, dall’adeguamento secondo l’indice misto è risultato un aumento delle rendite pari al 2,5 per cento, a fronte di un rincaro del 2,8 per cento nello stesso anno. L’adeguamento delle rendite non ha dunque permesso di compensare interamente il rincaro. In adempimento di una mozione al riguardo, il Consiglio federale ha quindi adottato una modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), che prevede un adeguamento straordinario e aggiuntivo delle rendite tale da consentire la compensazione integrale del rincaro.

Attuazione dell’adeguamento al rincaro

La modifica della LAVS trasmessa al Parlamento, di durata limitata, prevede un adeguamento unico delle rendite di vecchiaia e delle rendite per superstiti, valido anche per le rendite dell’assicurazione invalidità (AI). Per tale aumento straordinario si terrà conto soltanto dell’aumento dei prezzi, ma non della crescita dei salari. In questo modo le rendite verranno aumentate dell’importo corrispondente al rincaro eccedente l’adeguamento ordinario delle rendite entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Se il Parlamento adotterà la modifica di legge nella sessione primaverile del 2023, la compensazione del rincaro potrà essere attuata al più presto il 1° luglio 2023. Da quella data verrà versato l’aumento aggiuntivo delle rendite, che sarà calcolato in modo da compensare anche i mesi da gennaio a giugno del 2023.

Calcolo dell’adeguamento delle rendite

Per il calcolo delle nuove rendite ci si baserà sul rincaro dell’anno 2022, che è stato pari al 2,8 per cento. La differenza rispetto all’aumento del 2,5 per cento già effettuato è dunque di 0,3 punti percentuali. Dai conseguenti calcoli risulta un aumento della rendita minima mensile di 5 franchi. Se la modifica di legge entrerà in vigore il 1° luglio 2023, l’adeguamento al rincaro comprenderà un ulteriore aumento di 2 franchi, per tenere conto anche dei mesi da gennaio a giugno del 2023. Nel complesso, quindi, la rendita minima aumenterà di 7 franchi, passando da 1225 a 1232 franchi al mese, quella massima di 14 franchi, passando da 2450 a 2464 franchi (importi in caso di durata di contribuzione completa). Questo adeguamento straordinario delle rendite al rincaro non inciderà sulla frequenza degli adeguamenti ordinari delle rendite in base all’indice misto e varrà fino al prossimo adeguamento ordinario delle rendite, cui si procederà presumibilmente con effetto dal 1° gennaio 2025.

Contemporaneo adeguamento delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale considerati per il calcolo delle prestazioni complementari e delle prestazioni transitorie verranno aumentati della stessa percentuale delle rendite, il che richiederà un adeguamento a livello di ordinanza. Verranno adeguate di conseguenza anche altre prestazioni dell’AVS e dell’AI che sono calcolate sulla base della rendita minima dell’AVS. Resteranno invece invariati gli importi limite nella previdenza professionale nonché i contributi dovuti dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa ad AVS, AI e ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Spese legate all’aumento delle prestazioni

Il previsto aumento aggiuntivo rispetto all’adeguamento ordinario delle rendite comporterà un aumento complessivo delle spese pari a 418 milioni di franchi nel 2023 e nel 2024 per l’AVS. Per principio la Confederazione partecipa annualmente alle uscite dell’assicurazione nella misura del 20,2 per cento. Tuttavia, in via eccezionale non cofinanzierà l’ulteriore aumento delle rendite. Per l’AI le maggiori spese ammonteranno a 54 milioni di franchi. L’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI cagionerà spese supplementari pari a circa 2,5 milioni di franchi per la Confederazione e a 0,9 milioni per i Cantoni.


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