Rapporto sul divieto di simboli nazionalsocialisti e razzisti

Berna, 15.12.2022 - In un rapporto del 15 dicembre 2022, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) illustra il quadro legislativo vigente in merito all'uso punibile e non punibile di simboli nazionalsocialisti e razzisti. Il rapporto, commissionato dalla consigliera federale Keller-Sutter, riporta anche valutazioni degli operatori del settore sulla necessità di intervenire e discute i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni legali per eventualmente vietare l'uso di tali simboli.

L'uso pubblico di simboli nazionalsocialisti, discriminatori, razzisti, estremisti e inneggianti alla violenza è già punibile ai sensi del diritto vigente (art. 261bis del Codice Penale [CP]) se l'autore utilizza pubblicamente questi simboli per propagare un'ideologia corrispondente. La giurisprudenza mostra che, in determinate circostanze, è relativamente semplice accertare la responsabilità penale. Rimangono impuniti soltanto coloro che espongono pubblicamente tali simboli senza l'intento di convincere altre persone di questa ideologia. Ad oggi i Cantoni sono già liberi di emanare un divieto corrispondente nell'ambito dei loro poteri di polizia e di punire l'uso di tali simboli con una multa.

Su incarico del ministro di giustizia Karin Keller-Sutter, l'UFG ha raccolto le valutazioni degli operatori del settore sulla necessità di intervento e sulle attuali possibilità di agire a disposizione delle autorità di perseguimento penale e dei giudici. Inoltre, sono stati esaminati i pro e i contra di un eventuale divieto esplicito di usare simboli nazionalsocialisti e razzisti. 

Attualmente non si ravvisa alcuna necessità di intervento

Gli operatori intervistati non ravvisano al momento alcuna necessità di intervento urgente in merito all'uso pubblico di simboli nazionalsocialisti, discriminatori, razzisti, estremisti e inneggianti alla violenza: l'esposizione pubblica di questi simboli è di norma già oggi punibile e il diritto cantonale di polizia fornisce alle forze dell'ordine strumenti adeguati a intervenire, ad esempio in occasione di manifestazioni. Se la disposizione penale esistente dovesse essere estesa, non dovrebbe essere limitata ai simboli nazisti, ma includere per coerenza tutti i simboli discriminatori a sfondo razziale.

L'analisi giuridica dell'UFG sui vantaggi e gli svantaggi delle possibili disposizioni proibitive mostra che un divieto di utilizzare simboli nazionalsocialisti e razzisti potrebbe essere disciplinato in linea di principio sia a livello federale che cantonale. Se con il divieto si volesse mettere in rilievo la pena effettiva, si dovrebbe cercare una soluzione uniforme per tutta la Svizzera. A tal fine, la disposizione penale antidiscriminazione di cui all'articolo 261bis CP potrebbe essere ampliata per includere un divieto esplicito dell'uso di simboli nazionalsocialisti e razzisti. Un'altra opzione sarebbe quella di creare una nuova legge speciale. Questa variante avrebbe il vantaggio di poter regolamentare il divieto in modo più dettagliato e di poter punire una violazione nell'ambito della procedura della multa disciplinare. Se, invece, il divieto fosse finalizzato a un effetto principalmente preventivo e quindi a impedire il ricorso a simboli nazionalsocialisti e razzisti, sarebbe più appropriata una soluzione nel diritto di polizia cantonale.

Formulare il divieto è una sfida

Nel rapporto, l'UFG illustra inoltre come la definizione concreta di un divieto rappresenti in ogni caso una grande sfida. Da un lato, la norma deve essere formulata in modo sufficientemente ampio così da consentire ai giudici di prendere in considerazione il contesto specifico di un caso. Dall'altro, la formulazione deve essere sufficientemente chiara, in modo che la popolazione sappia cosa è permesso e cosa è vietato. Inoltre, la disposizione dovrebbe prevedere eccezioni per l'uso dei simboli a fini scientifici, educativi, artistici o giornalistici.

In sintesi, nella sua analisi, l'UFG arriva alla conclusione che un divieto esplicito dell'uso di simboli nazionalsocialisti e razzisti potrebbe in linea di principio essere introdotto, ma che la sua realizzazione concreta sarebbe impegnativa dal punto di vista giuridico e redazionale.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-92233.html