Attività lucrativa in età di pensionamento: analisi concernente misure di promozione nella previdenza per la vecchiaia e nel sistema fiscale

Berna, 16.12.2022 - Quali strumenti potrebbero essere utilizzati nella previdenza per la vecchiaia e nell’ambito dell’imposizione fiscale per aumentare il numero di persone che proseguono l’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria? Nella sua seduta del 16 dicembre 2022 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in merito, in cui giunge alla conclusione che le misure più efficaci saranno già attuate nell’AVS e in parte anche nella previdenza professionale con la riforma AVS 21. La riduzione dell’imposizione fiscale sui redditi da lavoro delle persone in età di pensionamento richiederebbe una base costituzionale.

Attualmente circa un terzo degli assicurati continua a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento. Per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento ordinaria sono ipotizzabili diversi incentivi nella previdenza per la vecchiaia e nel sistema fiscale. Tuttavia, a incidere sono sopratutto i fattori individuali e quelli legati al lavoro.

Previdenza per la vecchiaia: le misure di promozione più efficaci verranno già attuate con la riforma AVS 21

La riforma AVS 21, recentemente approvata in votazione popolare, amplierà le possibilità di riscuotere la rendita in modo flessibile nel 1° pilastro, il che permetterà un passaggio graduale dalla vita professionale al pensionamento e creerà una base importante per la prosecuzione dell’attività lucrativa. I contributi salariali versati dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento saranno presi in considerazione per la rendita AVS, fornendo così un ulteriore incentivo mirato al lavoro. La riforma AVS 21 comprenderà quindi gli incentivi più efficaci nell’AVS. Non si prevedono effetti chiaramente positivi derivanti da ulteriori misure.

La riforma AVS 21 introdurrà la riscossione flessibile e graduale della rendita come standard minimo anche nel 2° pilastro. Pertanto, anche per le casse pensioni aumenteranno gli incentivi alla prosecuzione dell’attività lucrativa. Inoltre dal 2011, in virtù della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, gli istituti di previdenza hanno la possibilità di consentire alle persone di età superiore ai 58 anni che riducono il loro grado d’occupazione di continuare ad assicurare il loro salario precedente. Parimenti, se proseguono l’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento ordinaria, hanno la possibilità di continuare l’assicurazione fino all’età di 70 anni. Il Parlamento sta attualmente discutendo la riforma della previdenza professionale (LPP 21) e con essa l’introduzione di accrediti di vecchiaia più bassi a partire dai 55 anni, il che dovrebbe eliminare gli svantaggi subiti dai lavoratori anziani sul mercato del lavoro. Per il 2° pilastro il Consiglio federale non ritiene opportune ulteriori misure volte a promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento ordinaria.

Sistema fiscale: l’introduzione di misure di promozione richiederebbe una base costituzionale

Se una persona continua a svolgere un’attività lucrativa dopo aver raggiunto l’età di pensionamento ordinaria, i redditi della previdenza per la vecchiaia e dell’attività lucrativa vengono sommati, il che comporta un’imposizione fiscale proporzionalmente più elevata a causa della progressione. In linea di principio, questo potrebbe essere ridotto o evitato con diverse misure. A tal fine, tuttavia, bisognerebbe creare una base costituzionale.

Con il suo rapporto, il Consiglio federale adempie il postulato Promuovere l’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria (19.3172), depositato dal consigliere agli Stati Peter Hegglin. Il rapporto si basa sul rapporto di ricerca «Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des Rentenübergangs» (il rapporto principale è disponibile in tedesco, quello sintetico in tedesco e francese [con riassunto in italiano]), commissionato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e pubblicato in ottobre.


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