Air2030: parere del Consiglio federale riguardo al rapporto della CdG-N concernente la procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento

Berna, 13.12.2022 - Nella sua seduta del 9 dicembre 2022 il Consiglio federale ha adottato il parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) «Procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento». Il Consiglio federale approva in parte una raccomandazione della CdG-N: è disposto a rivedere la prassi dei «closing meeting» e ha incaricato il DDPS di sottoporre al Consiglio federale i risultati e le eventuali richieste entro la fine del 2023. Una delle cinque raccomandazioni è stata respinta dal Consiglio federale, mentre altre tre sono considerate già adempiute.

Il 9 settembre 2022 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha pubblicato il suo rapporto concernente la procedura di valutazione del nuovo aereo da combattimento. Il rapporto è giunto alla conclusione che la valutazione tecnica si è svolta in maniera giuridicamente corretta e che armasuisse ha adottato le misure necessarie per garantire la parità di trattamento degli offerenti e una procedura obiettiva e comprensibile. La CdG-N aveva chiesto al Consiglio federale di pronunciarsi al più tardi entro il 15 dicembre 2022 in merito alle constatazioni e alle cinque raccomandazioni.

Il DDPS rivede la prassi dei «closing meeting» entro la fine del 2023

Per quanto riguarda la raccomandazione 5 della CdG-N, il Consiglio federale è disposto a mettere in discussione la prassi dei «closing meeting», vale a dire i colloqui conclusivi con gli offerenti non aggiudicatari. A tale scopo esaminerà anche se sarà possibile rinunciarvi nel rispetto delle norme legali vigenti. Il DDPS sottoporrà al Consiglio federale i risultati di questi accertamenti entro la fine del 2023.

Il Consiglio federale ritiene invece che le raccomandazioni 1, 3 e 4, in cui la CdG-N esorta il Consiglio federale tra l’altro ad adottare le misure necessarie per garantire che il suo margine di manovra sia preservato per i futuri acquisti nel settore dell’armamento, siano adempiute. Questo perché le basi legali conferiscono al Consiglio federale un certo margine di manovra politico in relazione agli acquisti di armamenti.

Queste considerazioni possono essere rilevanti ed essere integrate nella valutazione complessiva da parte dell’autorità di aggiudicazione, soprattutto se più offerenti adempiono i criteri tecnico-obiettivi e i risultati della valutazione non si discostano troppo gli uni dagli altri. Se invece i divari tra i risultati delle valutazioni (compresa un’analisi costi-benefici) sono ampi, il margine di manovra per l’autorità di aggiudicazione si riduce. Quest’ultima non può decidere senza tenere conto dei risultati della valutazione e di eventuali criteri definiti preliminarmente. Una decisione meramente politica metterebbe in discussione il senso e lo scopo della procedura di valutazione e pregiudicherebbe la credibilità e la reputazione dell’autorità.

Il Consiglio federale respinge la raccomandazione 2 della GdG-N secondo la quale, in caso di acquisti di armamenti, oltre alle informazioni fornite dai Paesi produttori, si dovrebbero sempre chiedere referenze ad altri utenti. La raccolta di referenze comporta il rischio di paragonare tra loro sistemi integrati in modo differente. Le referenze di altri Paesi sono quindi poco significative nel contesto di una valutazione. Il dispendio legato all’acquisizione di informazioni non sarebbe proporzionato all’affidabilità delle evidenze e dei dati ottenuti.

 


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