La riforma AVS 21 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 – Procedura di consultazione sulle modifiche di ordinanza

Berna, 09.12.2022 - La riforma AVS 21 è stata accettata da Popolo e Cantoni il 25 settembre 2022. Nella sua seduta del 9 dicembre 2022, il Consiglio federale ne ha fissato la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2024. Inoltre ha posto in consultazione le disposizioni d’esecuzione. La procedura durerà fino al 24 marzo 2023.

Il 25 settembre 2022 la popolazione svizzera ha accettato la riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21). Essa prevede una modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e un decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.

Le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto possono essere adeguate soltanto all’inizio dell’anno, in modo da evitare un notevole onere amministrativo per i contribuenti, e le casse di compensazione e i datori di lavoro devono avere tempo a sufficienza per attuare la riforma. Tenendo conto di queste circostanze, il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della riforma AVS 21 al 1° gennaio 2024, data alla quale porrà in vigore anche l’ordinanza sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS. A partire dal 1° gennaio 2024 si applicheranno dunque le aliquote seguenti: l’aliquota normale passerà dal 7,7 all’8,1 per cento, l’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero dal 3,7 al 3,8 per cento e l’aliquota ridotta dal 2,5 al 2,6 per cento.

Procedura di consultazione sulle modifiche di ordinanza

L’attuazione della riforma AVS 21 richiede un certo numero di modifiche a livello di ordinanza. Le disposizioni d’esecuzione saranno disciplinate nell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e nel relativo allegato per quanto riguarda tutti gli altri atti normativi interessati. Le modifiche principali riguardano i punti seguenti.

  • Analogamente a quanto avvenuto nella LAVS, il concetto di «età di pensionamento» verrà sostituito con quello di «età di riferimento» sia nell’OAVS che in tutte le altre ordinanze interessate.
  • Nell’OAVS verranno precisate le misure compensative per le donne nate tra il 1961 e il 1969, in particolare per quanto riguarda le aliquote di riduzione in caso di riscossione anticipata della rendita e gli importi del supplemento in caso di riscossione di una parte della rendita.
  • Saranno inoltre necessarie precisazioni sia nell’OAVS che in numerosi altri atti normativi anche in merito al pensionamento flessibile, in particolare riguardo alle modalità in caso di modifica della percentuale della rendita riscossa.
  • Infine, occorrerà prevedere disposizioni concrete affinché le persone che decideranno di lavorare oltre l’età di riferimento possano scegliere se versare i contributi sull’intero salario o soltanto sulla parte che supera la franchigia di 16 800 franchi all’anno. Verranno inoltre disciplinate le modalità di computo dei contributi per il successivo calcolo della rendita.

Aumento dell’età di riferimento delle donne

L’età di riferimento delle donne sarà innalzata da 64 a 65 anni in quattro tappe. Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2024, l’età di riferimento delle donne aumenterà per la prima volta di tre mesi il 1° gennaio 2025. Le prime a essere interessate saranno le donne nate nel 1961; la seconda tappa riguarderà quelle nate nel 1962, la cui età di riferimento sarà di 64 anni e sei mesi, che passerà poi a 64 anni e nove mesi per le assicurate nate nel 1963 e infine a 65 anni per quelle nate nel 1964 o successivamente. In questo modo, dal 2028 vigerà per tutti un’età di riferimento uniforme di 65 anni. L’aumento graduale dell’età di riferimento si applicherà analogamente anche alla previdenza professionale.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione le previste modifiche di ordinanza fino al 24 marzo 2023.


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