Vietato l’utilizzo di clausole di parità tariffaria nei confronti delle aziende alberghiere

Berna, 16.11.2022 - Dal 1° dicembre le aziende alberghiere possono impostare liberamente la propria offerta e i propri prezzi. Il 16 novembre 2022 il Consiglio federale ha posto in vigore l’apposita modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). La nuova normativa vieta l’utilizzo delle clausole di parità tariffaria in materia di prezzi, disponibilità e condizioni nei contratti tra le aziende alberghiere e le piattaforme di prenotazione on line.

Lo scopo della nuova normativa contenuta nella LCSl è far sì che gli alberghi possano fissare i propri prezzi e impostare la propria offerta senza restrizioni. Il divieto, infatti, consente loro di promuovere la vendita diretta tramite i propri siti internet rendendoli così più competitivi.

Secondo il nuovo articolo 8a LCSl agisce in modo sleale chiunque, in quanto gestore di una piattaforma on line per la prenotazione di servizi di alloggio, utilizza condizioni commerciali generali che limitano direttamente o indirettamente la fissazione dei prezzi e dell'offerta da parte delle aziende alberghiere mediante clausole di parità, in particolare per quanto riguarda le tariffe, la disponibilità e le condizioni applicate.

L'articolo è una norma di diritto civile e non contempla sanzioni di tipo penale. Tramite le azioni previste dalla LCSl i soggetti legittimati ad agire (aziende alberghiere, concorrenti, associazioni professionali ed economiche, ecc.) possono difendere i propri diritti. Se però sono in gioco interessi collettivi, ossia gli interessi economici di molte persone, può intervenire anche la Confederazione.

La modifica è stata approvata dal Parlamento il 17 giugno 2022.


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