Smood SA non è soggetta all'obbligo di notifica

Berna, 03.11.2022 - A seguito di un esame approfondito del modello aziendale e sulla base di una perizia, la Commissione federale delle poste PostCom ha deciso che Smood AG non è soggetta all'obbligo di notifica. Essa qualifica i contratti tra Smood e i suoi fornitori come contratti di vendita in cui Smood acquista beni che poi vende ai suoi clienti. Questo modello non soddisfa il requisito della fornitura di servizi postali a terzi.

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 della LPO, chiunque offra servizi postali a clienti a proprio nome e a titolo professionale è soggetto all'obbligo di notifica. I servizi postali si riferiscono da un lato al trattamento di specifici invii postali, ovvero lettere, pacchi, giornali e periodici, e dall'altro a determinati processi postali, ovvero la ricezione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna di questi invii. Il fatto che il fornitore fornisca effettivamente i servizi postali o li subappalti ad altre entità non è determinante per la questione dell'obbligo di notifica.

Alla fine del 2019, la Segreteria tecnica della Commissione federale delle poste PostCom ha comunicato a Smood AG di essere a conoscenza del fatto che l'azienda forniva servizi postali a titolo professionale. Ha ricordato a Smood AG che un fornitore di servizi postali deve registrarsi presso la PostCom. Smood AG ha successivamente informato il Segretariato che, in base al suo modello di business, non si considerava un fornitore di questo tipo. L'azienda ha dichiarato di rivendere ai clienti beni precedentemente acquistati dai fornitori. L'azienda gestirebbe quindi un servizio di consegna per sé stessa e non per dei mittenti di invii postali. La condizione di un servizio per i clienti non sarebbe quindi soddisfatta.

 

Relazione peritale: i contratti Smood devono essere qualificati come contratti di vendita

Per analizzare i contratti tra Smood e i suoi partner, PostCom ha richiesto, quale misura d’istruzione, una perizia al professor Sylvain Marchand dell'Università di Ginevra. Le principali conclusioni del rapporto sono le seguenti:

- I contratti tra Smood e i suoi partner devono essere qualificati come contratti di vendita con un aspetto di consegna sequenziale. Anche i contratti tra Smood e i suoi clienti devono essere qualificati come contratti di vendita.

- I contratti tra Smood e i suoi partner e tra Smood e i clienti contengono le obbligazioni tipiche di un contratto di vendita, con alcuni obblighi accessori del venditore. La sequenza di stipula dei contratti e la cronologia di un ordine non sono tali da mettere in discussione la qualificazione di questi contratti.

- I partner assumono le garanzie contrattuali del venditore nei confronti di Smood. Smood si assume le garanzie contrattuali del venditore nei confronti dei clienti.

- Smood è libero di fissare i prezzi dei prodotti venduti ai clienti, il che conferma che è il venditore e non il vettore nei confronti dei clienti.

 

L'obbligo di notifica è limitato ai servizi postali forniti per conto di terzi

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 della LPO, la PostCom ha sempre ritenuto che l'obbligo di registrazione sia limitato ai servizi postali forniti a terzi con finalità di lucro. Per terzi si intendono i mittenti degli invii postali e non i destinatari, poiché solo il fornitore di servizi incaricato di [...] gestire l'intero processo in relazione al mittente è tenuto a registrarsi presso la PostCom (messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 sulla legge sulle poste, BBl 2009 4680). Sulla base di questa interpretazione, la PostCom ritiene che le aziende che spediscono i propri invii non siano soggette all'obbligo di registrazione. In questo caso, ciò significa che Smood non soddisfa i criteri per essere soggetto alla legislazione postale e non è quindi tenuto a notificarsi presso PostCom.

La decisione, pubblicata sul sito web di PostCom, non è ancora entrata in vigore e può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

 

 

Informazioni su PostCom

La Commissione federale delle poste (PostCom) controlla la qualità del servizio postale universale e si impegna per uno sviluppo sostenibile del mercato postale. Informa il pubblico sulle sue attività e propone misure concrete al Consiglio federale. La commissione è composta da sette membri nominati dal Consiglio federale ed è supportata da una segreteria tecnica. Come autorità indipendente, è amministrativamente collegata al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).


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