Adeguamento del diritto in materia di personale federale

Berna, 19.10.2022 - In occasione della seduta del 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha approvato una revisione dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) e dell’ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers). Si tratta segnatamente di adeguamenti e precisazioni in merito al lavoro mobile all’estero, alla restituzione dell’indennità di partenza e all’aumento del tasso di occupazione dopo una riduzione in seguito a nascita o adozione.

Per l’Amministrazione federale in qualità di datore di lavoro e per i suoi collaboratori il lavoro mobile all’estero crea grandi incertezze in quanto a legalità, assicurazioni sociali e fiscalità. Pertanto, sarà possibile ricorrere al lavoro mobile all’estero soltanto in casi eccezionali motivati. Tra queste eccezioni rientra il caso dei frontalieri.

Finora l’obbligo di restituire l’indennità di partenza valeva soltanto nel caso in cui le persone interessate iniziavano un nuovo rapporto di lavoro presso l’Amministrazione federale. Ora tale obbligo è esteso ai rapporti di mandato. In tal modo si intende evitare che la misura possa essere elusa.

Per i casi in cui un collaboratore aumenta il tasso di occupazione dopo una riduzione in seguito a nascita o adozione, il diritto vigente non specifica alcun termine di preavviso nei confronti del datore di lavoro. A quest’ultimo viene ora concesso un periodo di almeno tre mesi, che gli consentirà di attuare le misure organizzative necessarie per mettere a disposizione del collaboratore le percentuali supplementari.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.


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Anand Jagtap, capo Stato maggiore e comunicazione
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