Lotta al terrorismo: «Al-Qaïda», «Stato islamico» e organizzazioni associate continuano a essere vietate

Berna, 19.10.2022 - Il Consiglio federale intende proteggere la Svizzera da attacchi terroristici e conferma il divieto di «Al-Qaïda», dello «Stato islamico» e delle organizzazioni associate. Nella sua seduta del 19 ottobre 2022 ha approvato il relativo provvedimento che si basa sulla legge federale sulle attività informative. Se non trovano applicazione disposizioni penali più severe, una violazione può essere punita con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il Consiglio federale intende proteggere la Svizzera e i suoi interessi da minacce terroristiche. Per tale ragione «Al-Qaïda», lo «Stato islamico» e organizzazioni associate continueranno a essere vietate. Da organizzazioni di questo genere derivano importanti minacce per la sicurezza interna. Sia per «Al-Qaïda» che per lo «Stato islamico» la Svizzera fa parte del mondo occidentale percepito come ostile all’islam e quindi dalla loro prospettiva rappresenta un obiettivo legittimo di attentati terroristici. Attentati sul territorio svizzero possono avere come obiettivo anche gli interessi di altri Stati considerati dai jihadisti come ostili all’islam o che rivestono un ruolo molto importante nella lotta al jihadismo a livello internazionale. Gli attentati potrebbero essere rivolti contro obiettivi in Svizzera o contro interessi svizzeri all’estero. Cittadini svizzeri continuano a essere esposti al rischio di essere rapiti da gruppi jihadisti. Inoltre le attività propagandistiche portate avanti online soprattutto dallo «Stato islamico» possono portare alla radicalizzazione di persone anche in Svizzera.

Finora il divieto si fondava su un’apposita legge che veniva emanata per un determinato periodo di tempo. Nella legge federale sulle attività informative il Parlamento ha attribuito al Consiglio federale la competenza di disporre divieti. Conformemente all’articolo 74 della legge federale sulle attività informative possono essere vietati gruppi o organizzazioni che direttamente o indirettamente propagano, sostengono o favoriscono in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera. È la prima volta che il Consiglio federale applica l’articolo 74 LAIn.

Il divieto è in linea con la decisione delle Nazioni Unite

Il divieto deve fondarsi su una decisione delle Nazioni Unite che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell’organizzazione o del gruppo e può essere pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il Consiglio federale può prorogare il divieto di volta in volta di cinque anni al massimo. Se non sono applicabili disposizioni penali più severe, una violazione può essere punita con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il perseguimento penale sottostà alla giurisdizione federale.

Con l’emanazione del divieto di organizzazioni l’attuale legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate non è più necessaria. Il Consiglio federale ha quindi disposto l’abrogazione della legge, già approvata dalle Camere federali, con effetto al 1° dicembre 2022. Questo modo di procedere garantisce la perseguibilità penale senza eccezioni in caso di partecipazione e di sostegno a questo tipo di organizzazioni e gruppi terroristici.


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