Il Consiglio federale adotta la revisione parziale dell'ordinanza sul trasporto aereo

Berna, 12.10.2022 - Nella seduta del 12 ottobre 2022 il Consiglio federale ha adottato la revisione parziale dell'ordinanza sul trasporto aereo. Obiettivo: aumentare la sicurezza del trasporto di merci pericolose, migliorando la sorveglianza sulle imprese e la formazione delle persone incaricate del trasporto di tali merci. Vengono inoltre adattati gli importi massimi da corrispondere per il risarcimento in caso di danni a bagagli, merci e passeggeri. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Il materiale radioattivo, i liquidi infiammabili, i petardi, il veleno per topi e il mercurio figurano tutti sulla lista delle merci pericolose dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Le merci pericolose sono oggetti o sostanze che costituiscono un rischio per la salute o la sicurezza degli esseri umani e dell'ambiente. Affinché esse possano essere trasportate in modo ancora più sicuro, alla luce dei nuovi requisiti dell'OACI la formazione delle persone addette avverrà in futuro sulla base delle competenze e conoscenze richieste. Le imprese postali e di trasporto aereo devono far approvare dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) il programma di formazione del proprio personale. Inoltre, in futuro, le imprese che trasportano merci pericolose saranno soggette all'obbligo di dichiarazione.

Adeguamento degli importi massimi in caso di responsabilità

La revisione parziale dell'ordinanza sul trasporto aereo offre altresì lo spunto per adeguare gli importi massimi, fissati a livello internazionale, da corrispondere a fronte di responsabilità accertata. È il caso ad esempio di un bagaglio smarrito, di un volo ritardato o di un passeggero deceduto. Al verificarsi di un simile evento, in virtù della Convenzione di Montreal relativa al trasporto aereo internazionale, i vettori aerei sono tenuti a rispondere del danno.

La Convenzione fissa gli importi massimi dei risarcimenti, che a fine 2019 sono stati innalzati dall'OACI. In Svizzera gli importi massimi da corrispondere in caso di responsabilità sono fissati nell'ordinanza sul trasporto aereo e nell'ordinanza sulla navigazione aerea; entrambi gli atti normativi vengono ora adeguati.


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