La Commissione LPP raccomanda al Consiglio federale un tasso d’interesse minimo dell’1 per cento

Berna, 30.08.2022 - Per il 2023 la Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) raccomanda al Consiglio federale di mantenere all’1 per cento il tasso d’interesse minimo della previdenza professionale. Questo tasso è il tasso minimo che deve essere corrisposto sull’avere di vecchiaia nel regime obbligatorio della previdenza professionale.

Le proposte dei membri della Commissione andavano dallo 0,25 all’1,5 per cento. Sono state prese in considerazione diverse varianti. Nella votazione finale, la maggioranza della Commissione si è detta favorevole all’1 per cento. I parametri fondamentali per la decisione finale sono il rendimento medio a lungo termine delle obbligazioni della Confederazione e l’andamento di azioni, obbligazioni e immobili.

La performance del 2021 è stata buona. Nell’anno in corso, l’aumento dell’inflazione e dei tassi d’interesse ha portato a significative battute d’arresto nel settore azionario e obbligazionario. La formula della Commissione LPP, con cui a fine luglio del 2022 si otteneva un valore dello 0,45 per cento, tiene conto dei requisiti legali. Oltre a questi requisiti vengono prese in considerazione altre condizioni quadro, tra cui la sostenibilità del tasso per gli istituti di previdenza e il rafforzamento della fiducia nella previdenza professionale. Nel limite del possibile, il tasso d’interesse minimo dovrebbe essere in linea, a lungo termine, anche con l’evoluzione dei prezzi e dei salari. In passato, questo obiettivo è stato superato; l’inflazione attuale frena questo andamento. Occorre ugualmente considerare che i redditi di un istituto di previdenza non possono essere utilizzati interamente per corrispondere il tasso d’interesse minimo. Gli istituti di previdenza hanno infatti l’obbligo di onorare i loro impegni legali nei confronti dei beneficiari di rendite e di costituire riserve di fluttuazione e accantonamenti. Essi devono inoltre coprire i costi amministrativi dell’istituto di previdenza, se non sono finanziati altrimenti.

Nel formulare la sua raccomandazione, la Commissione LPP ha inoltre tenuto conto del fatto che quello proposto è un tasso d’interesse minimo. Questo significa che l’organo supremo paritetico degli istituti può fissare un tasso superiore, se la situazione finanziaria lo permette. Spesso, tuttavia, gli istituti di previdenza che assicurano soltanto il regime obbligatorio della previdenza professionale e risentono quindi delle aliquote di conversione elevate non hanno questa possibilità.

La decisione in merito a una eventuale modifica del tasso d’interesse minimo spetta al Consiglio federale.


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Christine Egerszegi-Obrist
Presidente della Commissione LPP
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