Entra in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio

Berna, 24.06.2005 - Come previsto, a partire dal 1° luglio entra in vigore l'Accordo sulla fiscalità del risparmio concluso tra la Svizzera e l'UE. L'elemento centrale dell'Accordo è costituito dalla disponibilità della Svizzera a introdurre una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio di contribuenti dell'UE. In alternativa alla ritenuta d'imposta vi è la possibilità di una notifica volontaria del pagamento degli interessi allo Stato in cui risiede il beneficiario degli interessi. In questo modo il nostro Paese garantisce che la direttiva dell'UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio non possa essere elusa passando per la Svizzera. D'altro canto, il segreto bancario fiscale ancorato nel diritto svizzero resta salvaguardato. L'Accordo fa parte dei Bilaterali II, sottoscritti il 26 ottobre 2004 nel Lussemburgo e accettati dal Parlamento nella sessione invernale 2004. I rispettivi atti saranno definitivamente pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali il 28 giugno 2005.

La ritenuta d'imposta vale per tutti i pagamenti di interessi che un agente pagatore stabilito sul territorio svizzero versa a una persona fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro dell’UE. In un primo tempo essa ammonta al 15 per cento e entro il 2011 sarà aumentata al 35 per cento. Gli introiti provenienti dalla ritenuta d’imposta sono destinati nella misura del 75 per cento ai relativi Stati membri, mentre il rimanente 25 per cento resta alla Confederazione e ai Cantoni (revenue-sharing). L'Accordo prevede inoltre che i clienti stranieri delle banche possono scegliere tra la ritenuta d'imposta e la notifica volontaria alle autorità fiscali.

Inoltre, in un Memorandum of understanding (MOU) la Svizzera si impegna nei confronti dell'UE a fissare nelle Convenzioni di doppia imposizione concluse con i Paesi membri dell'UE, e sulla base della reciprocità, l'assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale e di simili delitti.

Un altro elemento importante dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è costituito dalla soppressione dell'imposizione alla fonte di dividendi, interessi e canoni di licenza (per questi ultimi è fatto salvo un periodo di transizione) tra imprese associate. Ne consegue che le imprese svizzere che operano a livello europeo sono fiscalmente sgravate. Con la Spagna, questa soppressione sarà attuata in un prossimo futuro, quando entrerà in vigore l'intesa in materia di assistenza amministrativa già convenuta nel quadro della Convenzione di doppia imposizione. Nei rapporti con determinati Stati membri dell'UE quali Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia sono applicabili - come per i relativi pagamenti all'interno dell'UE - disposizioni transitorie di diverso tenore. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio è completato da una legge federale che descrive in particolare la procedura e l’organizzazione applicabili in relazione, da un lato, alla ritenuta di imposta e, dall'altro, all’assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale e di delitti analoghi.

Alla luce dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, l'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC metterà a disposizione sul suo sito web un ampio spazio informativo. Vi si troveranno anche delle istruzioni che spiegano in modo dettagliato gli obblighi imposti agli agenti pagatori. Esse saranno consultabili sulla pagina iniziale dell'AFC www.estv.admin.ch. Per domande di ordine tecnico volte alla corretta applicazione della ritenuta d'imposta l'AFC allestirà inoltre un indirizzo e-mail info-euz@estv.admin.ch.

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio fa parte degli Accordi bilaterali II, sottoscritti il 26 ottobre 2004 con l'UE. Sono già entrati in vigore il 30 marzo 2005 l'Accordo sui prodotti agricoli trasformati e il 31 maggio 2005 l'Accordo sulle pensioni dei funzionari dell'UE.


Indirizzo cui rivolgere domande

Heinz Fehr, Amm. federale delle contribuzioni, 031 322 73 19
Véronique Humbert, Amm. federale delle contribuzioni, 031 323 9404
Christoph Schelling, Amm. federale delle contribuzioni, 031 3230182 (raggiungibile dal 27 giugno 2005)


Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-9.html