Promossa l’accusa contro un ex gestore di patrimoni previdenziali

Berna, 27.07.2022 - Berna. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l’accusa contro un ex funzionario del Dipartimento delle finanze del Cantone di San Gallo e della Cassa pensioni sangallese. L’imputato è accusato di aver cagionato ai suoi ex datori di lavoro e alla direzione del fondo un danno al patrimonio e di essersi procacciato a sé un indebito profitto gestendo patrimoni previdenziali in modo illegale e contrastante coi doveri d’ufficio.

Il MPC accusa l’ex funzionario, cittadino svizzero, di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 del Codice penale svizzero [CP]), ripetuta amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 1 + 3 CP), eventuale ripetuta violazione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 76 commi 6 e 7 LPP), un caso grave di sfruttamento di informazioni privilegiate nonché di tentato sfruttamento ripetuto di informazioni privilegiate (art. 154 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con il cpv. 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria [LInFi] risp. art. 40 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con il cpv. 2 della legge sulle borse [LBVM][1]) e ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP).

 

Presunti reati

In sintesi, l’imputato è accusato di quanto segue. L’imputato ha lavorato dal 2003 al 2014 presso il Dipartimento delle finanze del Cantone di San Gallo e dal 2014 al 2018 presso la Cassa pensioni sangallese. In entrambe le funzioni era responsabile, in qualità di gestore del portafoglio, della gestione di fondi previdenziali del secondo pilastro degli impiegati del Cantone di San Gallo. Sulla base di un piano e direttive sugli investimenti poteva attuare sotto la propria responsabilità la strategia di investimento del fondo da lui gestito. Poteva quindi decidere, autonomamente e senza consultare altri uffici, sulla costituzione e sulla chiusura di posizioni azionare, così come sui singoli parametri delle corrispondenti transazioni, quali ad esempio il momento e l’entità.

Secondo l’atto di accusa, dal 2008 al 2018 l’imputato coordinava in modo illegale e contrastante coi doveri d’ufficio le sue transazioni azionarie private con quelle operate da lui in veste ufficiale. Tramite questi cosiddetti «front running» apriva posizioni azionarie private, ad esempio, pochi giorni prima o il giorno stesso dell’ordine dei fondi da lui gestiti. A seguito degli ordini dei fondi si verificava una variazione del prezzo che permetteva all’imputato di ottenere di regola un profitto vendendo successivamente le posizioni private. Queste operazioni coordinate sempre con le stesse azioni erano svolte nell’intento di sfruttare a proprio vantaggio le informazioni confidenziali e ottenere così per sé un vantaggio patrimoniale illecito.

Tramite centinaia di transazioni ritenute dall’accusa l’imputato ha ottenuto profitti privati pari a CHF 3.116 mio. che avrebbe dovuto dichiarare ai suoi ex datori di lavoro e alla direzione del fondo e che sarebbero spettati a loro.

L’accusa di riciclaggio di denaro risulta dal fatto che, non dichiarando alle autorità fiscali i valori patrimoniali ottenuti in modo illegale e contrastante coi doveri d’ufficio nonché effettuando numerosi prelievi in contanti, l’imputato ha reso difficile la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di questi fondi da parte delle autorità di perseguimento penale.

 

Nuova forma di collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni

L’accusa e il procedimento penale risalgono a una denuncia contro l’imputato sporta nel dicembre 2017 dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA presso l’Ufficio d’inchiesta del Cantone di San Gallo. Poiché il Ministero pubblico di San Gallo intendeva evitare l’apparenza di qualsiasi preimplicazione, il Ministero pubblico III del Cantone di Zurigo, specializzato nel perseguimento penale nel settore della criminalità organizzata, è stato incaricato nel gennaio 2018 di nominare due procuratori straordinari che assumessero la direzione del procedimento per il Cantone di San Gallo. Il procedimento penale è stato formalmente avviato nell’aprile 2018.

Nel corso dell’inchiesta è emerso che il procedimento poteva essere adatto per ottenere una prima giurisprudenza in merito alla questione non chiarita nella dottrina e nella pratica giuridica se e in quale misura il cosiddetto «front running» debba essere giudicato come sfruttamento di informazioni privilegiate. Siccome il perseguimento e il giudizio di questo reato sottostanno alla giurisdizione federale obbligatoria, il procedimento penale è stato ripreso nell’aprile 2020 dal MPC. Per motivi di economia processuale e per evitare un ritardo procedurale dovuto all’onere considerevole nel familiarizzarsi con il caso, i procuratori responsabili del procedimento sono stati parallelamente nominati dal MPC procuratori federali straordinari, cosa che ha permesso di proseguire il procedimento sotto la competenza federale. Il procedimento rappresenta anche una nuova forma di coordinamento e collaborazione tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni.      

 

Indicazioni in merito alla promozione dell’accusa

Nella sua accusa il MPC presenta la querela di quattro anni. All’imputato si applica la presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della condanna. Con il deposito dell’accusa il TPF è responsabile per ulteriori informazioni.


[1] vLBMV, dall’1.1.2016 LinFi


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