Il Consiglio federale approva l'estensione della fattispecie della violenza carnale

Berna, 13.04.2022 - La fattispecie della violenza carnale contemplata dal Codice penale viene estesa. Nel parere del 13 aprile 2022, il Consiglio federale approva la corrispondente proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S). La novità è che sarà punito per violenza carnale chiunque agisce contro la volontà della vittima anche senza usare un mezzo di coazione quale la minaccia o la violenza.

Nell'estate 2020, nel quadro delle deliberazioni parlamentari sul progetto di armonizzazione delle pene, il Consiglio degli Stati, su richiesta del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della CAG-S, ha deciso di scindere l'oggetto e di trattare le disposizioni del diritto penale in materia sessuale in un progetto distinto. Il Consiglio nazionale ha approvato tale modo di procedere.

No significa no

La proposta della CAG-S estende la fattispecie della violenza carnale. Essa comprende ora tutti i casi in cui l'autore del reato agisce ignorando intenzionalmente la volontà espressa dalla vittima (soluzione del veto o "no significa no"). In futuro sarà quindi possibile punire per violenza carnale anche chi, per commettere il reato, non esercita coazione sulla vittima usando violenza, minacce o pressioni psicologiche. Basta che l'autore intenzionalmente non si curi della volontà espressa verbalmente o non verbalmente dalla vittima. In futuro questa fattispecie si applicherà anche alle vittime di sesso maschile. Il principio "no significa no" varrà anche per la nuova fattispecie dell'aggressione e coazione sessuale.

La maggioranza della Commissione ha respinto la soluzione del consenso ("solo sì significa sì"). Nella votazione sul complesso, la CAG-S ha approvato il progetto all'unanimità. Il Consiglio federale accoglie favorevolmente gli inasprimenti del diritto in materia sessuale proposti dalla CAG-S.

Il diritto penale in materia sessuale viene così adeguato agli sviluppi sociali. L'opinione pubblica accoglie con molta incomprensione in particolare il fatto che oggi, a tenore della legge, la violenza carnale presupponga imperativamente una coazione della vittima.

Necessari approfondimenti per il fenomeno della diffamazione pornografica 

Il Consiglio federale condivide in un punto il parere della minoranza della CAG-S secondo cui nel quadro di questa revisione del diritto penale in materia sessuale conviene per il momento rinunciare a introdurre una nuova fattispecie penale per la cosiddetta "pornovendetta". La fattispecie proposta presenterebbe notevoli ambiguità. Tuttavia, considerato il fatto che sono sempre più frequenti le umiliazioni provocate dalla diffusione di riprese intime senza il consenso della persona che vi è raffigurata, attualmente il Consiglio federale sta esaminando approfonditamente la necessità d'intervento nel quadro dei lavori in corso sul ciberbullismo. Adotterà un corrispondente rapporto in adempimento del postulato (21.3969) verosimilmente nell'estate 2022.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-88002.html