Nuovo sistema di finanziamento nel settore dell’asilo

Berna, 30.03.2022 - Il sistema di finanziamento del settore dell’asilo viene adeguato al fine di sintonizzare il più possibile tra loro le mansioni dell’assistenza, dell’aiuto sociale e della promozione dell’integrazione. La riforma rispetta il principio della neutralità dei costi ed evita un trasferimento sistematico degli oneri tra Confederazione e Cantoni. Nella seduta del 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha posto in vigore al 1° gennaio 2023 la pertinente ordinanza.

Nel quadro di un mandato susseguente all'Agenda Integrazione Svizzera (AIS), la Confederazione e i Cantoni hanno concordato di sottoporre a revisione l'intero sistema di finanziamento del settore dell'asilo. La revisione intende sintonizzare al meglio i diversi ambiti del settore dell'asilo e dei rifugiati, in particolare l'assistenza, l'aiuto sociale e la promozione dell'integrazione, nonché creare incentivi supplementari ai fini della formazione professionale dei giovani e giovani adulti. L'obiettivo è orientare l'intero sistema al raggiungimento degli obiettivi di efficacia formulati nel quadro dell'AIS ed eliminare eventuali incentivi controproducenti nel sistema, mirando a conseguire un'integrazione rapida e duratura in Svizzera e a ridurre la dipendenza dei rifugiati e delle persone ammesse temporaneamente dall'aiuto sociale.

Le tre novità principali

  • Il modello «Formazione professionale» prevede che la Confederazione versi ai Cantoni una somma forfetaria globale per tutti i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente d'età compresa tra i 18 e i 25 anni a prescindere dall'inizio di un'attività lucrativa o di una formazione. Con questo adeguamento il sistema di finanziamento permette di sgravare finanziariamente i Cantoni anche mediante i salari delle formazioni. Il sistema previgente comportava un incentivo controproducente a discapito della formazione professionale poiché la soppressione della somma forfetaria globale avrebbe potuto penalizzare finanziariamente i Cantoni.
     
  • È introdotto un nuovo fattore correttivo «Salari bassi» per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente d'età compresa tra i 25 e i 60 anni volto a evitare anche in questa classe d'età incentivi controproducenti indesiderati a discapito della formazione professionale di base o dell'attività a tempo parziale. Il fattore correttivo comporta concretamente che per le persone che percepiscono un salario non superiore a 600 franchi non è più dedotta alcuna somma forfetaria.
     
  • La somma forfettaria globale per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente nonché per le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (status S) viene suddivisa in due somme forfettarie distinte al fine di tener conto delle differenti esigenze sotto il profilo della politica in materia di stranieri e d'integrazione. L'attuale sistema di finanziamento sarà mantenuto per i richiedenti l'asilo, mentre alle persone ammesse provvisoriamente e a quelle con status S sarà applicato il nuovo sistema di finanziamento con il modello «Formazione professionale» e il fattore correttivo «Salari bassi».

La riforma rispetta il principio della neutralità dei costi ed evita un trasferimento sistematico dei costi tra Confederazione e Cantoni. In occasione dell'assemblea plenaria del marzo 2021, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) si era espressa a favore dell'introduzione di un sistema di finanziamento fondato su incentivi e aveva approvato il pacchetto globale proposto dall'organo direttivo politico. La consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie è durata dal 23 giugno al 14 ottobre 2021. Gli elementi ora ripresi nell'ordinanza sono stati sostenuti da un'ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

Il nuovo sistema di finanziamento non si ripercuote sullo status S. Nel sistema previgente così come in quello nuovo, la somma forfetaria globale è versata ai Cantoni per le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (status S), analogamente a quella per le persone ammesse provvisoriamente.


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