Estintori: obbligo di equipaggiamento per gli autocarri
Berna, 21.08.2002 - Gli automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci dovranno essere dotati di estintori. Il Consiglio federale ha varato oggi questa ed altre modifiche delle prescrizioni tecniche relative ai veicoli.
I gravi incidenti verificatisi in diversi tunnel stradali europei hanno dimostrato che il pericolo che si sviluppino incendi a bordo di autocarri è particolarmente elevato. Per aumentare la sicurezza, la task force "tunnel" istituita dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha proposto di obbligare gli autotrasportatori a dotare il loro automezzi di estintori. Questo obbligo di equipaggiamento sarà sancito dall'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), che viene sottoposta a revisione. Gli autoveicoli pesanti saranno quindi soggetti al medesimo obbligo di equipaggiamento esistente già oggi per i torpedoni e per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Esso si applicherà ai veicoli messi per la prima volta in circolazione a partire dal 1° aprile 2003. Per i veicoli messi in circolazione prima di tale data, le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2005.
Prescrizioni sui gas di scarico ora anche per i trattori
Nel quadro delle modifiche dell'OETV, sono state introdotte prescrizioni sui gas di scarico anche per i trattori e i motocarri. Questi veicoli dovevano finora sottostare solamente a un esame della fumosità. Una modifica della OETV risalente al 2000 aveva già introdotto prescrizioni sui gas di scarico per i veicoli da lavoro agricoli e i rimorchi di lavoro; in futuro, quindi, norme di questo genere varranno per tutti i veicoli agricoli con motore ad autoaccensione, fatta eccezione per i monoassi, ormai poco diffusi.
Controllo dei gas di scarico semplificato per i motori a controllo elettronico
Sui veicoli dotati di sistema di diagnosi a bordo (On-Board Diagnostics - OBD), un dispositivo per il controllo dell'impianto di scarico dei gas, dovrà essere effettuato solamente un controllo semplificato del sistema antinquinamento. Per questi veicoli, il controllo biennale del sistema antinquinamento consisterà unicamente nella verifica del corretto funzionamento del sistema OBD (incluso il controllo della memoria di errore) e degli elementi dell'impianto di scarico non controllati dall'OBD, come il gruppo di aspirazione, la marmitta, il sistema di ricircolazione dei gas del basamento e il dispositivo di controllo dell'evaporazione. Non dovrà invece essere eseguita la misurazione dei gas di scarico.
DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
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Informazioni: Daniel Schneider, responsabile dell'informazione, Ufficio federale delle strade
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- Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Modifica del 21.08.2002
- Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), Modifica del 21.08.2002
- Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2), Modifica del 21.08.2002
- Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3), Modifica del 21.08.2002
- Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), Modifica del 21.08.2002
- Ordinanza sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo, Modifica del 21.08.2002
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Ufficio federale delle strade USTRA
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