COVID-19: il Consiglio federale emana alcune misure relative al lavoro ridotto

Berna, 26.01.2022 - Il 26 gennaio 2022 il Consiglio federale ha prorogato la procedura di conteggio sommaria relativa all’indennità per lavoro ridotto (ILR) e l’aumento della durata massima di riscossione dell’ILR a 24 mesi. Inoltre, ha soppresso per tutte le aziende il periodo d’attesa e la limitazione a quattro periodi di conteggio per le perdite di lavoro di oltre l’85 per cento. Per le aziende soggette all’obbligo 2G+ è stato reintrodotto, a determinate condizioni, il diritto all’ILR per alcune categorie di lavoratori.

Dopo aver disposto, lo scorso 17 dicembre, misure più severe contro la diffusione del coronavirus che potrebbero limitare l’attività economica, il 26 gennaio 2022 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione per sostenere le imprese colpite.

Proroga della procedura di conteggio sommaria e della durata massima di riscossione di 24 mesi

La procedura di conteggio sommaria era stata introdotta nei primi mesi del 2020 per consentire di elaborare e versare rapidamente l’ILR. Alla luce del peggioramento della situazione da dicembre 2021, non si può escludere un nuovo aumento delle aziende in lavoro ridotto. Per continuare a sgravare le aziende e le casse di disoccupazione e per garantire un rapido versamento dell’ILR, la procedura di conteggio sommaria viene prorogata fino al 31 marzo 2022. In relazione a questa modifica si mantengono altre due misure: le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto non devono essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria non è computato nel calcolo dell’ILR.

La durata massima di riscossione dell’ILR di 24 mesi durante il termine quadro di due anni era finora limitata fino al 28 febbraio 2022, mentre adesso viene prorogata fino al 30 giugno 2022. In questo modo tutte le aziende possono continuare a beneficiare dell’ILR senza interruzioni e si evita inoltre che vengano svantaggiate quelle che hanno introdotto più tardi il lavoro ridotto. Il 1° luglio 2022 entra di nuovo in vigore, per tutte le aziende, la durata massima ordinaria di 12 mesi per termine quadro.

Soppressione del periodo d’attesa e della limitazione a quattro periodi di conteggio per le perdite di lavoro di oltre l’85 per cento

La soppressione del periodo d’attesa migliora la liquidità delle aziende in lavoro ridotto, riducendo ulteriormente il rischio di licenziamenti. In seguito al peggioramento della situazione epidemiologica e alle limitazioni economiche a esso connesse, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 viene soppresso il periodo d’attesa per tutte le aziende.

Essendo stata soppressa anche la limitazione a quattro periodi di conteggio per le perdite di lavoro di oltre l’85 per cento, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le aziende possono di nuovo far valere l’ILR a prescindere dall’entità della perdita di lavoro. Dal 1° aprile 2022 i periodi di conteggio che in questo lasso di tempo presentano una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento non vengono computati nel calcolo del diritto massimo di quattro periodi di conteggio durante il termine quadro di due anni.

Diritto all’ILR solo per le aziende soggette all’obbligo 2G+

In seguito alle limitazioni economiche legate all’obbligo 2G+ introdotto per alcune aziende a dicembre 2021, in via eccezionale si può di nuovo far valere il diritto all’ILR per i dipendenti assunti a tempo determinato, gli apprendisti e i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato. Il diritto si applica solo alle aziende per le quali le autorità hanno imposto l’obbligo 2G+. Questa disposizione entra retroattivamente in vigore il 20 dicembre 2021 e ha effetto fino al 31 marzo 2022. Di fatto le categorie di lavoratori summenzionate hanno diritto all’ILR solo finché vige l’obbligo 2G+, ma non oltre il 31 marzo 2022.

La modifica dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entra in vigore da subito.


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