Imposta minima dell’OCSE: attuazione con modifica costituzionale

Berna, 13.01.2022 - Nella seduta del 12 gennaio 2022 il Consiglio federale ha deciso di attuare, con una modifica costituzionale, l’imposta minima concordata dall’OCSE e dagli Stati del G20 per determinate imprese. In base a questa modifica, un’ordinanza temporanea garantirà che l’imposta minima entri in vigore il 1° gennaio 2024. La legge verrà emanata successivamente per via ordinaria.

L’adeguamento del diritto svizzero avviene con misura e ponendo particolare attenzione all’attrattiva della piazza economica. Al fine di garantire certezza giuridica alle imprese interessate, con il coinvolgimento del Parlamento, dei Cantoni e del Popolo (votazione popolare), è prevista la creazione di una nuova base costituzionale, in virtù della quale il Consiglio federale emanerà un’ordinanza temporanea per l’applicazione dell’imposta minima dal 1° gennaio 2024. Successivamente, seguendo l’iter legislativo ordinario, potrà essere elaborata senza pressioni di tempo la base legale che andrà a sostituire l’ordinanza.

137 Paesi hanno concordato un’aliquota minima del 15 per cento per le imprese attive a livello internazionale che registrano una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro. Se un Paese intende mantenere un’imposizione più bassa, gli altri Paesi possono tassare ulteriormente le imprese assoggettate a un’aliquota inferiore. Il recepimento dell’imposizione minima nel diritto svizzero assicura che i grandi gruppi non siano coinvolti in procedure fiscali estere. Inoltre, questa misura permette alla Svizzera di non privarsi delle entrate fiscali che le spettano.

Attuazione materiale

L’imposta minima dovrà essere prelevata in modo mirato e nel pieno rispetto del federalismo. Per le imprese attive esclusivamente a livello nazionale e per le PMI la situazione rimarrà invariata. Il Consiglio federale ha stabilito alcuni parametri di carattere materiale:

  • garanzia dell’imposta minima a carico delle imprese attive a livello internazionale con una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro (cfr. documentazione);

  • prelievo delle imposte supplementari da parte dei Cantoni. Queste entrate rimangono nelle casse dei Cantoni;

  • le entrate fiscali supplementari sono soggette alle regole generali della perequazione finanziaria nazionale.

Ripercussioni per la piazza economica svizzera

L’attuazione del progetto comporterà un carico fiscale più elevato per alcune imprese, ma eviterà loro procedure fiscali all’estero. La Svizzera disporrà del margine di manovra necessario per mettere in atto scelte di politica finanziaria volte a contrastare la possibile perdita di attrattiva quale piazza economica. I Cantoni eserciteranno la propria sovranità nel decidere delle misure volte ad aumentare tale attrattiva.

Ai fini dell’attuazione del progetto, la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni lavoreranno in stretta collaborazione. Inoltre, il Dipartimento federale delle finanze ha istituito un organo politico consultivo che riunisce i rappresentanti dei tre livelli statali.


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