Disposizioni nell’ambito dell’importazione dei fuochi d’artificio

Berna, 22.12.2021 - Nei giorni che precedono la fine dell'anno, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) constata regolarmente un forte aumento delle importazioni di fuochi d'artificio. A tal proposito è importante osservare le disposizioni di importazioni vigenti. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate.

Chi intende importare fuochi d’artificio deve, di regola, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol). Nel traffico viaggiatori possono tuttavia essere importati senza autorizzazione pezzi pirotecnici da spettacolo fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che tali fuochi d’artificio siano ammessi in Svizzera. Tuttavia, il fatto che queste merci possano essere importate non significa automaticamente che possano anche essere utilizzate in Svizzera.

Fuochi d’artificio vietati

I fuochi d’artificio che esplodono a terra (come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi) generalmente non sono ammessi all’importazione. In Svizzera è inoltre vietata l’importazione di «lady cracker» che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici). Prima dell'acquisto e dell'importazione in Svizzera, si raccomanda di informarsi sulle disposizioni vigenti.

Sequestri e denunce sono possibili

Se al momento dell’importazione si constatano fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, gli oggetti vengono sequestrati. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate alle autorità competenti.


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