Disposizioni sulla retribuzione e sul pensionamento dei magistrati: il Consiglio federale adotta il rapporto

Berna, 10.12.2021 - Nella sua seduta del 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Disposizioni sulla retribuzione e sul pensionamento dei magistrati al passo con i tempi» in adempimento del postulato 20.4099 del consigliere agli Stati Peter Hegglin.

I magistrati della Confederazione in carica (i membri del Consiglio federale, i giudici federali e il cancelliere della Confederazione) non sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Una volta finito il proprio mandato, possono invece beneficiare di una pensione annuale pari a metà della retribuzione annuale di un magistrato in carica.

In collaborazione con la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, il Consiglio federale ha esaminato possibili alternative alla pensione nel settore della previdenza professionale. Gli ex magistrati potrebbero essere integrati nella previdenza professionale, ad esempio con un’assicurazione nel «piano per i quadri della Confederazione» di PUBLICA. Nel suo rapporto il Consiglio federale conclude che in questo modo non potrebbe essere garantita in misura sufficiente la copertura finanziaria nell’ammontare attuale. Il capitale necessario per una pensione di vecchiaia pari all’attuale pensione non potrebbe essere accumulato nel corso della normale durata del mandato dei magistrati.

Il rapporto illustra inoltre le decisioni di principio che il Parlamento dovrebbe adottare in caso di cambiamento di sistema. Si tratta, ad esempio, di stabilire se l’attuale livello di copertura finanziaria debba essere mantenuto o se il risparmio di vecchiaia individuale nella previdenza professionale vada introdotto anche per i magistrati. Per gli ex magistrati, quest’ultima opzione potrebbe eventualmente portare a rendite di vecchiaia più basse e a importi differenti. Il rapporto si sofferma anche sulla partecipazione del datore di lavoro ai costi della previdenza professionale, sull’età in cui i magistrati possono al più presto andare al beneficio della pensione e sulle eventuali prestazioni transitorie sotto forma di prosecuzione del versamento del salario o di rendite temporanee in caso di dimissioni prima del raggiungimento dell’età pensionabile.


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