Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore: somme di copertura minima più elevate a partire dal 1° gennaio 2005

Berna, 14.01.2004 - Il Consiglio federale ha deciso una serie di importanti modifiche dell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli. Le nuove prescrizioni riguardano le somme di copertura minima dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e le biciclette nonché le pratiche relative al cambiamento di detentore.

Il Consiglio federale ha deciso di adattare le somme di copertura minime dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e le biciclette ai crescenti costi della vita e della salute. In caso di sinistro, l’assicuratore deve pagare i nuovi contributi (cfr. tabella) anche se non ha adattato i propri contratti di assicurazione. Gli assicuratori che, in ragione dell’aumento delle somme di copertura minima, sono tenuti a pagare prestazioni supplementari, possono disporre un aumento dei premi. Gli assicurati hanno tuttavia la possibilità di sciogliere il contratto. In caso contrario, si desume il loro accordo in merito all’adeguamento del contratto. Con ogni probabilità, anche con queste modifiche, i premi per i detentori di veicoli a motore non aumenteranno, in quanto il 99,7% di essi dispone di una copertura illimitata o di una copertura di 100 milioni di franchi.

Autorizzazione di circolazione provvisoria

Analogamente a quanto già avviene in alcuni Cantoni, a partire dal 1° marzo 2004 in tutta la Svizzera sarà possibile procedere al cambiamento di detentore per posta. Per poter approfittare dell’autorizzazione di circolazione provvisoria, il detentore deve inviare i necessari documenti del veicolo per posta all’Ufficio della circolazione stradale. Fino al rilascio della nuova licenza di circolazione, il conducente deve recare con sé un modulo conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli. L’autorizzazione di circolazione provvisoria è valida soltanto per le corse in Svizzera e per i veicoli che sono autorizzati a portare le stesse targhe. Inoltre, è vietato mettere in circolazione provvisoriamente un veicolo leggero (per es. un’automobile) per un veicolo pesante (per es. un camion). Gli Uffici cantonali della circolazione rilasciano informazioni sulle ulteriori condizioni che devono essere adempiute per poter approfittare di questa novità.


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