Il Consiglio federale valuta le possibilità di perseguire penalmente il doping autogeno nello sport di competizione

Berna, 10.12.2021 - Nella sua seduta del 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di rafforzare la lotta contro il doping nello sport. Da un lato, ha incaricato il DDPS di valutare in maniera approfondita le possibilità di perseguire penalmente, nel quadro della legge sulla promozione dello sport, il doping autogeno nello sport di competizione nonché di elaborare, entro la fine del 2023, una relativa proposta sull’ulteriore modo di procedere. Il Consiglio federale ha deciso in tal senso dopo aver approvato il rapporto di adempimento a un intervento parlamentare teso a rendere penalmente perseguibile il doping autogeno. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare gradualmente il contributo finanziario della Confederazione alla fondazione Antidoping Svizzera.

Nel quadro del postulato 19.4366 Dobler del 27 settembre 2019, intitolato «Il ricorso al doping deve poter essere perseguito penalmente», il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un rapporto che illustri i vantaggi e gli svantaggi del perseguimento penale del doping autogeno, le possibilità penali di assicurare le prove, gli effetti preventivi, le possibili cerchie di autori in seno allo sport di competizione, le relative sanzioni e le possibili riduzioni penali per gli sportivi.

Lotta contro il doping e organizzazioni sportive di diritto privato

Per «doping» si intende lʼabuso di prodotti e metodi volti a incrementare le prestazioni fisiche nello sport. Con il ricorso al doping, gli atleti si aspettano di partire avvantaggiati nelle competizioni sportive. L’individuazione e la punizione degli abusi di doping competono in primo luogo alle organizzazioni sportive di diritto privato. La lotta mondiale al doping è svolta in base alle disposizioni dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA), fondata nel 1999. Anche lo Statuto sul doping di Swiss Olympic e le misure disciplinari delle federazioni sportive sono fondate sulle disposizioni dell’AMA.

Le misure antidoping statali sono state sviluppate a livello mondiale parallelamente ai provvedimenti delle organizzazioni di diritto privato. Le regolamentazioni internazionali per la lotta al doping sono state definite dalla comunità internazionale nel quadro dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa. Su tale base è stato elaborato nel corso degli anni il perseguimento penale a livello statale del doping eterogeno nonché, in molti Stati, del doping autogeno. In tutti i Paesi limitrofi della Svizzera sono punite tutt’e due le forme di doping. In Svizzera il doping eterogeno è punito dal 2000; il doping autogeno, per contro, non è sanzionato a livello statale poiché si è ritenuto che la durevole esclusione dalle competizioni avesse in generale un effetto preventivo.

Sostenere il diritto penale internazionale in materia di doping

Una nuova norma penale sul doping autogeno contribuirebbe a unificare le norme sanzionatorie del diritto federale in materia di doping e ad armonizzare il diritto penale internazionale nel settore della lotta contro il doping. Dal punto di vista attuale vi sono senz’altro importanti ragioni di trattare le due forme di doping nel medesimo modo a livello penale, al fine di proteggere l’integrità dello sport e tutelare una competizione sportiva leale. Il doping autogeno è un atto di manipolazione delle prestazioni fisiche che viola i valori fondamentali dello sport. A ciò si aggiunge che pregiudica gli obiettivi legali della politica di promozione dello sport della Confederazione.

Come esposto nel rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato 19.4366 Dobler, il Governo ritiene pertanto ragionevole che l’introduzione del perseguimento penale del doping autogeno nello sport di competizione sia valutata in maniera approfondita, nel quadro di una delle prossime revisioni della legge sulla promozione dello sport.

Graduale aumento del contributo finanziario a Antidoping Svizzera fino al 2024

Indipendentemente dal perseguimento penale del doping autogeno, il Consiglio federale prevede di aumentare il contributo finanziario alla fondazione Antidoping Svizzera. Dalla sua istituzione nel 2008, il 60 per cento delle spese della fondazione è assunto dalla Confederazione, per un importo che attualmente ammonta a 2,73 milioni di franchi. Il rimanente 40 per cento (attualmente 1,82 mio.) è a carico di Swiss Olympic. Il contributo della Confederazione è rimasto immutato dal 2011. In seguito all’entrata in vigore della nuova legge sulla promozione dello sport il 1º ottobre 2012, la fondazione Antidoping Svizzera si è vista assegnare nuovi compiti. Nel 2019 Antidoping Svizzera ha illustrato in maniera esaustiva quali misure supplementari sarebbero necessarie per tutelare la credibilità dello sport. Costi supplementari sono sorti in particolare a causa di nuove direttive dell’AMA che hanno aumentato i costi delle attività di controllo e di prevenzione. Le relative maggiori spese annue ammontano complessivamente a 1,2 milioni di franchi.

Il Consiglio federale ha pertanto autorizzato il DDPS ad aumentare gradualmente i contributi annui per il periodo 2021–2024, nel quadro di una nuova convenzione sulle prestazioni con la fondazione Antidoping Svizzera. Mantenendo l’attuale chiave di ripartizione dei costi tra la Confederazione e Swiss Olympic, a partire dal 2022 l’aiuto finanziario della Confederazione aumenterà di fino a 720 000 franchi passando progressivamente da 2,73 milioni a 3,45 milioni l’anno.


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