Aumento del peso massimo dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005

Berna, 30.06.2004 - Conformemente alle condizioni dell'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri si-glato con la CE, il Consiglio federale ha stabilito a partire dal 1° gennaio 2005 l'aumento a 40 t del peso massimo dei veicoli del traffico pesante. Il limite dovrà imperativamente essere rispettato, in quanto il margine di tolleranza esente da pena sarà abolito. Allo stesso tempo entreranno in vigore prescrizioni che sem-plificheranno la procedura di autorizzazione per i trasporti speciali e per il tra-sporto combinato non accompagnato. Il Consiglio federale ha approvato le modi-fiche delle relative ordinanze.

Secondo quanto richiesto dall'Accordo sui trasporti terrestri stipulato fra la Svizzera e la CE, il Consiglio federale ha portato a 40 t il peso massimo ammesso per gli autotreni e i veicoli articolati, allineandosi così alle prescrizioni vigenti in Europa. In tal modo è abrogata la regolamentazione dei contingenti per i trasporti da 40 t concessi per il pe-riodo 2001-2004.

Tolleranza zero in caso di peso eccessivo

Il superamento fino al 5 per cento del peso massimo ammesso e fino al 2 per cento del carico consentito sull'asse, sinora non punito, sarà abolito onde adeguare al diritto eu-ropeo anche il disciplinamento dei margini di tolleranza. Per tenere conto di eventuali imprecisioni riguardanti il dispositivo di pesatura, i metodi utilizzati o le circostanze del-la pesatura, dal risultato misurato sarà detratto un valore di tolleranza per l'apparec-chiatura e la misurazione del 3 per cento. Questo margine sarà fissato per mezzo di istruzioni dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) e contribuirà ad evitare che pene siano inflitte a torto.

Nessun obbligo di autorizzazione per il trasporto combinato ferrovia-strada

Finora, i trasporti fino a 44 t sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non ac-compagnato potevano essere effettuati soltanto con un'autorizzazione speciale canto-nale. L'obbligo di autorizzazione per questo tipo di trasporti è ora abrogato. Tuttavia, nel caso di controlli stradali, il conducente del veicolo deve poter dimostrare, mediante un documento adeguato (p.es. una lettera di vettura della ferrovia, una conferma della prenotazione), che sta effettuando un percorso iniziale e finale nell'ambito di un tra-sporto combinato non accompagnato. Se un simile documento non è disponibile, il peso massimo ammesso del veicolo non dovrà superare le 40 t.

Permessi duraturi per i trasporti speciali

Un'ulteriore novità concerne la semplificazione della procedura di autorizzazione per i trasporti speciali (trasporti di carichi pesanti indivisibili e di dimensioni eccezionali): se trasporti eccezionali ricorrenti soddisfano determinate prescrizioni per quanto riguarda il peso e le dimensioni, i Cantoni possono ora rilasciare permessi duraturi per un nume-ro indefinito di viaggi invece di singoli permessi per ogni viaggio. Per le imprese di tra-sporto e per i Cantoni si riduce così il relativo onere amministrativo.


DATEC
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Allegato: modifiche delle ordinanze ONC, OETV, OAC e OMD


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