Revisione parziale dell’ordinanza generale sugli emolumenti: maggiore coinvolgimento del Sorvegliante dei prezzi

Berna, 24.11.2021 - Nella sua seduta del 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha adottato alcune modifiche dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1). Un nuovo articolo concretizza il coinvolgimento diretto del Sorvegliante dei prezzi, soddisfacendo in tal modo la richiesta formulata nella mozione 18.3303. Inoltre, nell’ordinanza vengono sanciti i principi della non riscossione degli emolumenti all’interno dell’Amministrazione federale centrale e quelli per la determinazione degli emolumenti applicabili ai solleciti.

La mozione 18.3303, depositata dal consigliere nazionale Alois Gmür e adottata dal Parlamento a fine 2018, incaricava il Consiglio federale di modificare l’OgeEm al fine di poter osservare i principi della copertura dei costi e di equivalenza al momento di stabilire o aumentare gli emolumenti a livello federale e di consultare per tempo il Sorvegliante dei prezzi prima di stabilire gli emolumenti a livello federale.

Una nuova disposizione dell’OgeEm prescrive l’obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi prima di emanare o modificare gli emolumenti. Egli controllerà in particolar modo il rispetto dei principi della copertura dei costi e di equivalenza. In tal modo viene soddisfatta la richiesta formulata nella mozione.

Vengono poi chiariti altri due punti: in primo luogo si stabilisce esplicitamente in un nuovo articolo che le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale non fatturano emolumenti. In secondo luogo viene uniformato il calcolo degli emolumenti per solleciti.

La revisione parziale dell’ordinanza generale sugli emolumenti entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Principi della copertura dei costi e di equivalenza

Il principio della copertura dei costi fa sì che il provento totale degli emolumenti non ecceda, o ecceda soltanto lievemente, i costi complessivi del ramo amministrativo interessato. Conformemente al principio di equivalenza, nel singolo caso l’ammontare dell’emolumento deve essere proporzionato alla prestazione statale.


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