Entrata in vigore delle modifiche della legge federale sulle finanze della Confederazione
Berna, 10.11.2021 - Nella sua seduta del 10 novembre 2021, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022 le modifiche della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC), adottate dal Parlamento per ottimizzare la gestione delle finanze pubbliche. Alla stessa data entrerà in vigore anche la riveduta ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC). Le modifiche permettono di tenere maggiormente conto del principio della conformità temporale nella gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, verrà semplificata la procedura per la domanda di crediti aggiuntivi. Le modifiche saranno applicate per la prima volta al preventivo e al consuntivo dell’esercizio 2023.
Il Parlamento ha adottato la revisione della LFC il 19 marzo 2021. La revisione attua in particolare le richieste formulate nella mozione Hegglin del 2016 «A favore di una presentazione dei conti che esponga la situazione reale inerente alle finanze e ai ricavi». Le modifiche della LFC e dell’OFC, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, permettono di ottimizzare e semplificare la gestione delle finanze pubbliche. Esse riguardano i punti elencati di seguito.
- Soppressione del conto di finanziamento: il conto di finanziamento viene soppresso come conto autonomo. Il saldo di finanziamento, tuttavia, rimane il valore di riferimento per il freno all’indebitamento. Esso è dedotto dal conto economico e dal conto degli investimenti e indica se la Confederazione ha potuto effettuare le sue uscite senza aumentare il proprio debito.
- Gestione delle finanze pubbliche maggiormente improntata al principio della conformità temporale: le delimitazioni temporali e gli accantonamenti saranno sottoposti al freno all’indebitamento non appena sono costituiti e non più al momento del pagamento. Attualmente ciò vale solo per l’imposta preventiva e per gli aggi e i disaggi.
- Nuova delimitazione dei pagamenti anticipati: in futuro, le entrate dell’imposta federale diretta saranno contabilizzate secondo il principio che considera l’insorgenza del credito e non più secondo il principio di cassa (cash accounting). In questo modo anche i pagamenti anticipati potranno essere delimitati e assegnati all’anno fiscale corrispondente.
- Nessun credito aggiuntivo per i crediti fortemente vincolati: in futuro si rinuncerà ai crediti aggiuntivi se i crediti a preventivo sono vincolati a tal punto che il Consiglio federale e l’Amministrazione federale non vi possono influire nel quadro nell’esecuzione del preventivo.
- Semplificazione nell’ambito dei crediti aggiuntivi: i crediti a preventivo nel proprio settore amministrativo potranno essere superati dell’1 per cento per un massimo di 10 milioni di franchi, senza che l’unità amministrativa debba chiedere un credito aggiuntivo.
Le ultime due misure semplificano la procedura per la domanda di crediti aggiuntivi e puntano a ridurre i margini di sicurezza degli uffici federali in sede di preventivazione e quindi i residui di credito alla fine dell’esercizio. Come avvenuto finora, i sorpassi di credito sono sottoposti al Parlamento per approvazione insieme con il consuntivo.
La revisione non ha alcuna ripercussione sul funzionamento del freno all’indebitamento. Il freno all’indebitamento rimane il principale strumento di gestione per le finanze della Confederazione. Le revisioni parziali della LFC e dell’OFC entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e saranno applicate per la prima volta al preventivo 2023 e al consuntivo 2023.
La presente modifica della LFC non è correlata alla riduzione del debito causato dal coronavirus. Il Consiglio federale licenzierà un messaggio separato al riguardo nella primavera del 2022.
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