Posta in consultazione l’ordinanza sulla presentazione dei conti di compenswiss
Berna, 03.11.2021 - La presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» si baserà in futuro sugli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Nella sua seduta del 3 novembre 2021, il Consiglio federale ha posto in consultazione la pertinente ordinanza. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il 1° gennaio 2025. La consultazione durerà fino al 16 febbraio 2022.
La nuova ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico compenswiss stabilisce le prescrizioni che dovranno essere applicate in futuro per la presentazione dei conti dell'istituto. Queste disposizioni concernono sia l'attività assicurativa dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS), dell'assicurazione invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) che l'attività d'investimento di compenswiss.
Gli IPSAS sono norme contabili ampiamente riconosciute a livello internazionale, che vengono applicate anche alla presentazione dei conti della Confederazione. Il principio fondamentale su cui si basano è quello della competenza economica, secondo cui gli eventi vanno rilevati quando si verificano e non solo al momento del versamento. Questa è una differenza sostanziale rispetto alle prescrizioni contabili attualmente applicate per l'AVS, l'AI e le IPG.
Sancendo gli IPSAS nell'ordinanza si soddisfano anche le mutate esigenze in materia di presentazione dei conti. Negli ultimi anni le attese in termini di rendiconto finanziario sono costantemente aumentate. Regole uniformi sono di fondamentale importanza per la trasparenza e la continuità della presentazione dei conti e dei rapporti finanziari.
Le nuove prescrizioni contabili comporteranno sostanzialmente i seguenti cambiamenti:
- I contributi salariali (AVS/AI/IPG) relativi all'anno d'esercizio corrente ma non ancora fatturati saranno contabilizzati quali attività.
- Le obbligazioni pendenti derivanti da prestazioni già riscosse ma non ancora fatturate saranno contabilizzate quali passività. Questo vale in particolare per le prestazioni in natura dell'AI, che attualmente vengono rilevate soltanto al momento del pagamento della fattura.
- Le rendite di vecchiaia andranno contabilizzate quali passività, se la persona assicurata ha presentato la relativa richiesta soltanto dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento e la rendita non è stata versata prima della fine dell'anno. Lo stesso varrà per le rendite rinviate.
- Le indennità giornaliere dell'AI andranno contabilizzate quali passività, se la persona assicurata ha svolto il provvedimento d'integrazione nell'anno corrente ma l'indennità non è stata versata prima della fine dell'anno.
- Le indennità non ancora versate per giorni di servizio prestati prima della fine dell'anno dovranno essere rilevate quali passività, come pure i diritti a indennità di maternità, nel caso in cui queste ultime non siano state versate prima della fine dell'anno.
- La categoria d'investimento «Prestiti diretti» verrà valutata diversamente: a essere determinante sarà l'intenzione di possedere un prestito fino alla scadenza del contratto e di non venderlo.
La consultazione durerà dal 3 novembre 2021 al 16 febbraio 2022.
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