Il Consiglio federale mette in vigore delle modifiche alle ordinanze sulle attività informative

Berna, 27.10.2021 - Nella sua seduta del 27 ottobre 2021 il Consiglio federale ha messo in vigore, con effetto dal 1º dicembre 2021, le modifiche a due ordinanze sulle attività informative e all’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali.

Le modifiche all’ordinanza sulle attività informative (OAIn) concernono la comunicazione di dati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali che collaborano con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Non è più fatta una distinzione tra dati personali e dati non personali, ma tra i dati che i Cantoni ricevono dal SIC e i dati che le autorità cantonali trattano nell’ambito delle proprie competenze. Quest’ultimi possono essere comunicati dai Cantoni in gran parte autonomamente.

Disposizione particolare per la comunicazione di dati del SIC da parte dei Cantoni

Per la comunicazione di dati ricevuti dal SIC è necessario per principio il consenso di quest’ultimo. La regolamentazione è completata con una disposizione particolare, analogamente a quanto già in vigore nel settore della polizia: a condizioni molto rigorose, i Cantoni possono comunicare senza indugio dati ricevuti dal SIC, se la comunicazione è necessaria, ad esempio, per sventare una minaccia grave e incombente per la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure per un bene giuridico importante quale la vita e l’integrità fisica o la proprietà di notevole valore.

Nella legge federale sulle attività informative (LAIn) è previsto che il Tribunale amministrativo federale elabori ogni anno un rapporto d’attività all’attenzione della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG). Tuttavia, contrariamente a quanto previsto a livello di legge, secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) tale rapporto va invece trasmesso all’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn). Con l’abrogazione di tale disposizione dell’OVAIn le ordinanze sono di nuovo in sintonia con il diritto di livello superiore.

Abrogazione di una procedura obsoleta

È inoltre stata modificata l’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3), che attualmente obbliga le autorità cantonali a comunicare al SIC tutte le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione degli articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 del Codice penale svizzero (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione e incitamento all’odio nonché violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari).

Gli obblighi di comunicazione al SIC sono stati abrogati. Innanzitutto per motivi di efficienza, poiché all’elevato onere amministrativo presso i Cantoni corrisponde un modesto beneficio informativo per il SIC. Inoltre, tali obblighi di comunicazione sono stati definiti in un contesto storico superato dall’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero: nel contesto federale al SIC non compete più una funzione di vigilanza sulla legislazione cantonale in materia penale.

I rimanenti obblighi di comunicazione non hanno subìto alcuna modifica: né quelli previsti a favore di altri servizi amministrativi nell’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, né gli obblighi d’informazione e di comunicazione definiti a favore del SIC nella legge federale sulle attività informative.


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