La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI entrerà in vigore il 1° gennaio 2022: maggiore sostegno ai diretti interessati
Berna, 03.11.2021 - La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, secondo quanto deciso dal Consiglio federale nella sua seduta del 3 novembre 2021. La revisione di legge prevede in particolare miglioramenti per i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche. Saranno inoltre adottati provvedimenti per garantire la qualità e aumentare la trasparenza delle perizie mediche. L’attuazione della riforma richiede ampie modifiche a livello di ordinanza, che sono state oggetto di una procedura di consultazione. Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati di quest’ultima e apportato alcune modifiche alle disposizioni di ordinanza proposte in fase di avamprogetto.
La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI ha l’obiettivo di sostenere in modo ancora più mirato in particolare i bambini e i giovani con danni alla salute nonché gli assicurati con malattie psichiche, al fine di rafforzarne il potenziale d’integrazione e migliorarne l’idoneità al collocamento. A tale scopo, l’AI intensificherà anche la collaborazione con vari attori interessati, soprattutto con i medici curanti e i datori di lavoro. Inoltre i provvedimenti per i giovani verranno coordinati tra loro e maggiormente orientati al mercato del lavoro primario. L’offerta di consulenza e accompagnamento destinata ai giovani assicurati nonché agli specialisti del mondo della scuola e della formazione sarà ampliata e potenziata. Saranno inoltre estesi ai giovani il rilevamento tempestivo e i provvedimenti di reinserimento di carattere socioprofessionale, strumenti che hanno già dato buoni risultati nel caso degli adulti.
Perizie mediche: misure per garantire la qualità e aumentare la trasparenza
La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI prevede un disciplinamento uniforme dei provvedimenti d’accertamento e della procedura per le perizie mediche di tutte le assicurazioni sociali. Per l’attribuzione dei mandati peritali l’assicurazione e l’assicurato in esame dovranno accordarsi su un mandatario. Inoltre, per garantire maggiore trasparenza nelle perizie, in futuro i colloqui tra il perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti. Per l’AI è previsto specificamente che gli uffici AI tengano un elenco pubblico con indicazioni relative ai periti da essi incaricati (numero delle perizie eseguite, rimborsi, incapacità al lavoro attestate, valutazione delle perizie nel quadro di decisioni giudiziarie).
In futuro anche le perizie bidisciplinari saranno attribuite con il metodo aleatorio e soltanto ai centri peritali abilitati, come avviene già oggi per le perizie pluridisciplinari (tre o più discipline mediche), nonché a coppie di periti. Per garantire la qualità delle perizie, sarà istituita una commissione extraparlamentare indipendente, i cui compiti e le cui competenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. In seguito ai risultati della consultazione, le organizzazioni dei pazienti e quelle d’aiuto agli invalidi saranno maggiormente rappresentate nella commissione, a scapito della rappresentanza del corpo medico. Saranno inoltre definiti i requisiti per le qualifiche professionali dei periti medici.
Valutazione del grado d’invalidità: regolamentazione più chiara
Al fine di incentivare l’aumento dell’attività lucrativa, per i nuovi beneficiari di rendita sarà introdotto un sistema di rendite lineare. Con l’attuale sistema, che prevede quattro frazioni di rendita, molti beneficiari di una rendita AI non sono motivati a lavorare di più, perché a causa degli effetti soglia il loro reddito disponibile non aumenta. La rendita intera continuerà a essere concessa a partire da un grado d’invalidità del 70 per cento.
Con l’introduzione del sistema di rendite lineare nell’AI nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, la rilevazione precisa della percentuale del grado d’invalidità acquisterà un’importanza maggiore, poiché ogni punto percentuale inciderà sull’importo della rendita. Per aumentare la certezza giuridica e l’uniformità, i principi fondamentali per la valutazione del grado d’invalidità saranno sanciti a livello di ordinanza, e non più a livello di direttive. Verranno inoltre chiarite le disposizioni per i lavoratori a tempo parziale, per quanto concerne il confronto tra il reddito conseguito prima dell’invalidità e quello conseguibile dopo di essa, per le persone senza alcun titolo di formazione professionale, per gli invalidi dalla nascita e quelli precoci nonché per quanto riguarda il conseguimento di un reddito inferiore alla media prima dell’invalidità, il che andrà a vantaggio degli assicurati sotto diversi aspetti. Nel quadro della consultazione sono state criticate in particolare la regolamentazione della cosiddetta «deduzione dovuta al danno alla salute» e l’applicazione delle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari per la determinazione del reddito ipotetico conseguibile. Il Consiglio federale ha deciso di mantenere questa prassi, ma ha incaricato l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di valutare se sia possibile elaborare basi di calcolo adattate alle specificità dell’AI.
Infermità congenite: aggiornamento dell’elenco
Per i bambini e i giovani, l’AI finanzia i provvedimenti sanitari necessari per la cura di determinate infermità congenite. Con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI saranno sanciti per legge criteri chiari per decidere se un’affezione vada considerata quale infermità congenita e quindi l’AI debba assumere le relative spese di cura. L’elenco delle infermità congenite verrà adeguato: le affezioni che oggi possono essere curate facilmente saranno in futuro prese a carico dall’assicurazione malattie; altre affezioni, in particolare malattie rare, saranno invece prese a carico dall’AI. La gestione costante dell’elenco delle infermità congenite sarà affidata al Dipartimento federale dell’interno. Per questo motivo la vigente ordinanza del Consiglio federale sarà sostituita da un’ordinanza dipartimentale, il che ne agevolerà l’aggiornamento regolare.
Rimborso dei medicamenti: istituzione di un centro di competenza
Nel caso delle infermità congenite riconosciute, l’AI si assume anche le spese per i medicamenti. Per semplificare i processi e accentrare le competenze tecniche, verrà introdotto un elenco dei medicamenti dell’AI (elenco delle specialità per le infermità congenite, ES-IC), in cui figureranno i medicamenti rimborsati dall’AI e il loro prezzo massimo. Per l’ammissione in questo elenco verrà svolta una procedura di verifica del rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità, analogamente a quanto previsto nell’ambito dell’assicurazione malattie. Il nuovo elenco dei medicamenti dell’AI sostituirà l’attuale elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC). I medicamenti rimborsati dall’AI fino al compimento dei 20 anni di un assicurato saranno successivamente presi a carico, nella stessa misura, dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Per la procedura di ammissione nell’ES-IC e la sua tenuta sarà istituito un centro di competenza presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, dato che, essendo competente per l’analogo elenco delle specialità dell’assicurazione malattie, questo Ufficio dispone già dell’esperienza necessaria.
Rinvio dell’introduzione di un ordine di priorità per i sussidi AI
Le organizzazioni centrali delle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi possono chiedere aiuti finanziari dell’AI. La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI prevedeva che il Consiglio federale stabilisse un ordine di priorità per la ripartizione dei sussidi alle singole organizzazioni nei limiti dell’importo complessivo stabilito. Questa proposta è stata fortemente contestata nell’ambito della consultazione, ragion per cui si è per il momento rinunciato a introdurre la nuova regolamentazione. Un eventuale adeguamento dovrà essere elaborato in vista del nuovo periodo contrattuale (2024–2027) con il coinvolgimento delle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi.
Nuova ordinanza dipartimentale sulle prestazioni di cura mediche
Il 1° gennaio 2022 il Dipartimento federale dell’interno (DFI) metterà in vigore una nuova ordinanza sulle prestazioni di cura mediche. Essa stabilisce quali cure mediche ambulatoriali (p. es. Spitex) saranno prese a carico dall’AI per i bambini e i giovani. Con l’emanazione di questa ordinanza di competenza del DFI il Consiglio federale attua uno dei mandati della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI.
Indirizzo cui rivolgere domande
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Settore Comunicazione
tel. +41 58 462 77 11
media@bsv.admin.ch
Documenti
Links
- Schede informative sulla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI
- Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità OAI
- Ordinanza del DFI sulle infermità congenite (OIC-DFI)
- Ordinanza del DFI sulle prestazioni di cura mediche ambulatoriali
- Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) – Ulteriore sviluppo dell’AI (Modifica del 19 giugno 2020)
Pubblicato da
Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
http://www.ufas.admin.ch