Convenzione di Berna: il lupo rimane assolutamente protetto

Berna, 27.11.2006 - Il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha respinto oggi la proposta della Svizzera di rendere meno rigorosa la protezione del lupo. Per questo predatore continueranno pertanto ad essere applicate le misure adottate finora.

Nel quadro della Convenzione di Berna, la Svizzera ha chiesto di declassare il lupo da specie faunistica “assolutamente protetta” (Allegato II) a specie faunistica “protetta” (Allegato III). Nel corso della sua riunione annuale svoltasi oggi a Strasburgo, il Comitato permanente della Convenzione ha respinto a larga maggioranza la proposta avanzata dal nostro Paese, adducendo come motivazione che le disposizioni derogatorie dell’articolo 9 della Convenzione (cfr. riquadro) sono sufficienti per far fronte ai problemi legati al lupo sia in Svizzera che in altri Paesi. La Svizzera terrà conto di tale raccomandazione nel quadro della già prevista revisione della Strategia Lupo Svizzera e svilupperà ulteriormente le modalità di gestione della popolazione di lupi nell’arco alpino insieme a Francia e Italia. Il nostro Paese continuerà a gestire il predatore con le misure adottate finora e, in particolare, ne favorirà la coesistenza con gli allevamenti di bestiame da reddito mediante provvedimenti di protezione delle greggi.

Con la sua richiesta di declassamento del lupo, il Consiglio federale intendeva migliorare le condizioni volte a garantire la coesistenza del predatore con gli animali da reddito nelle regioni di montagna. Passando dall’Allegato II all’Allegato III, il lupo sarebbe infatti stato sottoposto in Svizzera allo stesso livello di protezione previsto per la lince. Ciò avrebbe consentito un più ampio margine manovra per la gestione della specie.
Già nel 2004 la Svizzera aveva proposto alla Convenzione di Berna di rendere meno rigorosa la protezione del lupo. All’epoca, il Comitato permanente aveva deciso di rinviare ogni decisione in merito e di chiedere al Consiglio d’Europa la stesura di rapporti supplementari. Il ritardo con cui detti rapporti sono stati inoltrati ha tuttavia indotto la Convenzione a rimandare la decisione anche l’anno successivo.

La Convenzione di Berna

La “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa“, detta anche Convenzione di Berna, è stata firmata nel Municipio di Berna nel 1979. Nel frattempo è stata ratificata da 44 Paesi e dall’Unione europea. La Convenzione protegge circa 600 specie di piante, 111 specie di mammiferi, 363 specie di volatili e numerose altre specie animali. In tal modo, attua su scala regionale numerosi obiettivi fissati a livello mondiale nel 1992 con la Convenzione sulla biodiversità ed è un importante strumento della politica internazionale di protezione delle specie.

Articolo 9 della Convenzione di Berna
L’articolo 9 della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) ammette, in presenza di determinati presupposti, delle deroghe alle rigorose disposizioni contemplate per le specie animali elencate nell’Allegato II (“specie assolutamente protette”). Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, gli animali delle specie in questione possono essere abbattuti per prevenire, tra l’altro, danni importanti al bestiame (ad es. nel caso del lupo) o nell’interesse della sicurezza pubblica (ad es. nel caso dell’orso).
In base all’articolo 9, la Svizzera ha autorizzato l’abbattimento di diversi lupi appartenenti alla popolazione presente nell’arco alpino (distribuita tra Francia, Italia e Svizzera) e responsabili di gravi danni ad animali da reddito.


Indirizzo cui rivolgere domande

Servizio media UFAM, 031 322 90 00, mediendienst@bafu.admin.ch



Pubblicato da

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
https://www.bafu.admin.ch/it

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-8525.html