Modifica concernente l’agevolazione doganale per l’importazione, a partire dal 1° gennaio 2023, di grano tenero per la fabbricazione di amido

Berna, 24.09.2021 - L’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali (OADo) prevede un’aliquota di dazio ridotta per l’importazione di grano tenero per la fabbricazione di amido. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, l’ordinanza viene modificata: per poter beneficiare dell’agevolazione doganale, dal frumento (grano) tenero deve essere estratto il 75 per cento di farina, poi trasformata in amido. La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2023 anziché, come originariamente previsto, il 1° luglio 2021.

In base all'allegato 1 OADo, il grano tenero per la fabbricazione di amido (voce di tariffa 1001.9929) può essere importato all'aliquota di dazio ridotta di 10 centesimi per 100 kg di peso lordo (aliquota normale: fr. 40 o 19). Attualmente l'agevolazione è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 per cento di farina, poi trasformata in amido. Nella situazione odierna, tale resa minima richiesta è troppo bassa.

La regolamentazione attuale consente di utilizzare almeno il 20 per cento della farina ottenuta dal grano tenero importato a un'aliquota ridotta per qualsiasi altro scopo, in particolare come farina panificabile. Ciò è in contrasto con il diritto doganale vigente, secondo il quale le agevolazioni doganali sono previste solo per determinati scopi d'impiego. Di conseguenza, e conformemente alla decisione del Consiglio federale del 5 marzo 2021, il Dipartimento federale delle finanze ha modificato l'allegato 1 OADo, aumentando al 75 per cento il grado di resa necessario per beneficiare dell'agevolazione doganale. Le imprese interessate dal cambiamento saranno informate direttamente in merito alle misure da adottare.

Dopo aver consultato le cerchie interessate, la modifica entra in vigore il 1° gennaio 2023 anziché, come originariamente previsto il 1° luglio 2021.


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