Iniziativa per prezzi equi: entra in vigore il controprogetto indiretto

Berna, 17.09.2021 - Il 17 settembre 2021 il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022 del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». Il controprogetto determina anche la modifica della legge sui cartelli e della legge federale contro la concorrenza sleale.

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)», che mette in pratica quattro delle cinque richieste dell’iniziativa. A seguito della decisione parlamentare, il 25 marzo 2021 l’iniziativa è stata ritirata con riserva. Il termine di referendum, fissato al 18 luglio 2021, è trascorso inutilizzato.

Imprese con posizione dominante relativa

Il controprogetto indiretto accolto prevede una modifica della legge sui cartelli (LCart) che persegue un duplice scopo: da un lato sancire espressamente nella LCart la nozione di posizione dominante relativa (introduzione di un nuovo art. 4 cpv. 2bis, modifica dell’art. 7 cpv. 1), dall’altro proporre un ulteriore esempio di norma per illustrare le pratiche illecite di un’azienda dominante sul mercato (art. 7 cpv. 2 lett. g D-LCart). Questo nuovo esempio di norma verte sulla libertà di acquisto all’estero e si applicherà sia alle imprese con posizione dominante relativa, sia alle imprese che dominano il mercato.

Verrà considerata in posizione dominante relativa un’impresa da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.

Di conseguenza, possono essere in un rapporto di dipendenza sia i compratori che gli offerenti di beni e servizi, se si tratta di imprese. Nella nozione non rientrano i consumatori e gli enti pubblici, a meno che questi ultimi non siano considerati alla stregua di imprese (p. es. ospedali, aziende di trasporti pubblici).

Divieto di massima del geoblocco adottato dalle imprese

Il controprogetto indiretto del Parlamento prevede inoltre una modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Con l’introduzione del nuovo articolo 3a LCSl, le misure di geoblocco non ordinate dallo Stato (geoblocco privato) sono considerate sleali e quindi vietate. Di conseguenza, nel caso degli acquisti tramite Internet, telefono o catalogo, una disparità di trattamento relativa ai prezzi o alle condizioni di pagamento dei compratori elvetici sarà possibile solo in presenza di un motivo oggettivo.


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