Nuovo membro del Consiglio di banca della BNS: Cornelia Stamm Hurter succede a Ernst Stocker

Berna, 08.09.2021 - In occasione della seduta dell’8 settembre 2021, il Consiglio federale ha nominato Cornelia Stamm Hurter, consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento delle finanze del Cantone di Sciaffusa, quale nuovo membro del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (BNS). Cornelia Stamm Hurter succede a Ernst Stocker, che ha dato le dimissioni dal Consiglio di banca per fine aprile 2022.

Il Consiglio federale ha preso atto delle dimissioni dal Consiglio di banca della BNS di Ernst Stocker, consigliere di Stato e capo del Dipartimento delle finanze del Cantone di Zurigo e lo ha ringraziato per i servizi resi. Le dimissioni saranno effettive il 30 aprile 2022 e sono motivate dalla conclusione della durata complessiva del mandato stabilita per legge. Per il rimanente mandato 2020–2024, il Consiglio federale ha nominato nel Consiglio di banca Cornelia Stamm Hurter, consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento delle finanze del Cantone di Sciaffusa, che assumerà la sua nuova carica il 1° maggio 2022.

Fino alla sua elezione nel Consiglio di Stato, Cornelia Stamm Hurter ha svolto la funzione di giudice di appello del Cantone di Sciaffusa e l’attività accessoria di giudice federale che le hanno permesso di acquisire una pluriennale esperienza nel settore giuridico. In qualità di consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento delle finanze del Cantone di Sciaffusa dispone inoltre di comprovate conoscenze di politica finanziaria e soddisfa quindi tutti i requisiti richiesti per la nomina come membro del Consiglio di banca della BNS.

Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività della Banca nazionale riguardo al rispetto della legge, dei regolamenti e delle direttive. Si compone di undici membri, di cui sei sono nominati dal Consiglio federale e cinque sono eletti dall’Assemblea generale della BNS. I membri del Consiglio di banca sono nominati per una durata di quattro anni e sono rieleggibili, ma la durata complessiva del mandato non può superare dodici anni. Il Consiglio federale designa il presidente e il vicepresidente del Consiglio di banca.


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