Il Consiglio pone in vigore la revisione della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare

Berna, 25.08.2021 - Nella sua seduta del 25 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2022, la revisione totale della legge e dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare. La Svizzera attua così nella propria legislazione le Convenzioni rivedute di Parigi e di Bruxelles sulla responsabilità civile in materia nucleare. Viene quindi migliorata la protezione delle vittime in caso di gravi incidenti nucleari e vengono armonizzate e semplificate a livello internazionale le procedure di risarcimento.

La legge sulla responsabilità civile in materia nucleare e la relativa ordinanza sono state totalmente riviste rispettivamente nel 2008 e nel 2015. Tuttavia entrambi gli atti legislativi possono entrare in vigore solo ora perché la loro base - ossia le due convenzioni internazionali riviste tra il 1998 e il 2004 - hanno dovuto passare attraverso un lungo processo di ratifica negli Stati contraenti. La Svizzera ha ratificato le due convenzioni nel marzo 2009. Il processo internazionale di ratifica è ora concluso. Le due convenzioni, e quindi anche la revisione della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, entreranno in vigore nel 2022.

L'adattamento al sistema internazionale di responsabilità civile comporta i seguenti cambiamenti:

  • l'esercente di un impianto continua a rispondere senza limitazione finanziaria per i danni nucleari. Inoltre, come già prima, deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile; la copertura viene aumentata dall'importo attuale di 1 miliardo di franchi svizzeri a 1,2 miliardi di euro;
  • in caso di sinistro questa copertura assicurativa è completata da un importo di 300 milioni di euro messo a disposizione dalle parti contraenti della Convenzione complementare di Bruxelles: ciò significa che è ora disponibile un totale di 1,5 miliardi di euro per coprire un danno nucleare;
  • l'esercente dell'impianto nucleare in questione è chiamato a rispondere anche in assenza di colpa e addirittura anche nel caso in cui il danno nucleare sia causato, ad esempio, da eventi bellici o atti di terrorismo;
  • il concetto di danno include ora anche il danno ambientale: si tratta della copertura dei costi generati dalle misure adottate per ripristinare l'ambiente danneggiato e dalle perdite di reddito legate allo sfruttamento economico dell'ambiente;
  • per le richieste di risarcimento a seguito di un incidente in uno Stato contraente, è ora competente un unico tribunale per tutte le parti lese, indipendentemente dal loro luogo di residenza e nazionalità. La procedura di risarcimento viene notevolmente semplificata, migliorando così la protezione delle vittime nel caso in cui un incidente all'estero provochi vittime anche in Svizzera;
  • se la somma coperta dall'assicurazione di responsabilità civile e le risorse finanziarie totali dell'esercente dell'impianto, che deve rispondere senza limiti, non sono sufficienti a coprire il danno, esiste, come prima, un meccanismo per la copertura dei grandi sinistri, che si applica anche se non è possibile condurre un procedimento ordinario a causa del gran numero di parti lese. L'Assemblea federale può decidere in un ordinamento sulle indennità che la Confederazione eroghi contributi supplementari per i danni non coperti;
  • la revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare stabilisce che almeno 1 miliardo di franchi svizzeri della somma di copertura dell'assicurazione di responsabilità civile venga messo a disposizione da assicuratori privati. Inoltre definisce anche i rischi che gli assicuratori possono escludere in tutto o in parte (per esempio eventi naturali straordinari o eventi bellici);
  • l'assicurazione federale esistente concorre per un importo massimo di 1,2 miliardi di euro per i danni che non sono coperti dall'assicurazione privata. Gli esercenti pagano i premi all'assicurazione federale versandoli, come prima, nel fondo per i danni nucleari, che alla fine del 2020 conteneva circa 520 milioni di franchi svizzeri;
  • la somma di copertura per gli impianti di ricerca nucleare, il deposito federale intermedio e i depositi di decadimento è di 70 milioni di euro (più il 10% per gli interessi e spese riconosciute in giudizio);
  • con la revisione del 2015 dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare è stata introdotta una nuova assicurazione per i trasporti di materiali nucleari, separata da quella degli impianti. In precedenza, infatti, i trasporti di materiale nucleare erano inclusi in quest'ultima.


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