Riduzione dell’aliquota di conversione LPP: il Consiglio federale approva il messaggio

Berna, 22.11.2006 - Il Consiglio federale ha approvato, all’attenzione del Parlamento, il messaggio sull’adeguamento dell’aliquota minima di conversione della previdenza professionale. Data la necessità di tenere conto delle prospettive di rendimento a lungo termine sui mercati finanziari, notevolmente peggiori del previsto, l’aliquota minima di conversione nel regime obbligatorio della previdenza professionale sarà progressivamente ridotta al 6,4 per cento entro il 1° gennaio 2011.

Il messaggio approvato dal Consiglio federale si fonda, come l’avamprogetto posto in consultazione, sulle raccomandazioni della Commissione federale della previdenza professionale e prevede sostanzialmente quanto segue:

  • l’aliquota minima di conversione sarà ridotta al 6,4 per cento in quatto tappe tra il 1° gennaio 2008 e il 1° gennaio 2011. La legislazione attuale prevede una riduzione al 6,8 per cento entro il 1° gennaio 2014.
  • dato che l’obiettivo previdenziale costituzionale (la rendita LPP e la rendita AVS coprono complessivamente circa il 60 per cento dell’ultimo salario LPP) può essere raggiunto anche con un’aliquota di conversione leggermente inferiore, il Consiglio federale rinuncia a prevedere misure d’accompagnamento legali. Gli istituti di previdenza sono tuttavia liberi di adottare e finanziare soluzioni specifiche alle singole casse e confacenti alla propria situazione finanziaria al fine di garantire un determinato livello delle rendite. Se dispongono di riserve sufficienti possono anche mantenere l’aliquota attuale.
  • il Consiglio federale presenterà al Parlamento, a scadenza quinquennale, un rapporto che permetterà a quest’ultimo di decidere l’importo dell’aliquota di conversione per gli anni successivi. Il rapporto analizzerà in particolare l’evoluzione dei principali parametri sui quali si basa l’aliquota di conversione, ossia il tasso d’interesse tecnico e la speranza di vita. Conterrà inoltre indicazioni sull’adempimento dell’obiettivo previdenziale. Il primo rapporto è previsto per il 2009.
  • in futuro l’età di pensionamento ordinaria della previdenza professionale sarà automaticamente adeguata a quella dell’AVS.

L’entrata in vigore delle modifiche di legge è prevista per il 1° gennaio 2008.


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