Ordinanza relativa alla legge sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo: aperta la procedura di consultazione

Berna, 23.06.2021 - Il 13 giugno 2021 il Popolo ha approvato la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). Alcune disposizioni relative alla cooperazione di polizia e alle indagini in incognito entreranno in vigore già in autunno. L’attuazione delle misure preventive di polizia previste dalla MPT è concretizzata nell’afferente ordinanza. Nella seduta del 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha quindi posto in consultazione l’ordinanza sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (OMPT).

Per proteggere meglio la popolazione da atti terroristici, occorre rendere disponibili le pertinenti informazioni essenziali. Il Consiglio federale intende quindi porre in vigore già il 1° ottobre 2021 due disposizioni della MPT che non necessitano di concretizzazione a livello di ordinanza:

  • In futuro il Consiglio federale avrà la facoltà di approvare e adeguare autonomamente gli accordi di cooperazione di polizia. Finora la conclusione di tali accordi sulla cooperazione con autorità di polizia estere richiedevano l'approvazione da parte del Parlamento.
  • A partire dall'ottobre 2021 fedpol sarà inoltre autorizzato a svolgere indagini in incognito su Internet e nei media elettronici al fine di individuare tempestivamente reti di organizzazioni terroristiche e criminali. Questo adeguamento dei mezzi a disposizione del perseguimento penale tiene conto del fatto che tali organizzazioni si servono sempre più spesso di Internet e di strumenti digitali.

Ordinanza disciplina accessi ai sistemi d'informazione

L'approvazione della MPT conferisce alla polizia la possibilità di adottare tempestivamente misure preventive di polizia nei confronti di persone che rappresentano una minaccia terroristica. Contro potenziali terroriste e terroristi potranno quindi essere pronunciati tra l'altro l'obbligo di presentarsi, il divieto di avere contatti o di lasciare il Paese o, come ultima ratio, gli arresti domiciliari. Le misure devono rispettare il principio di proporzionalità, hanno una durata limitata e possono essere impugnate mediante ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale. Per pronunciare gli arresti domiciliari occorre l'approvazione di un giudice. I Cantoni, i Comuni o il Servizio delle attività informative della Confederazione possono chiedere l'adozione di misure preventive di polizia soltanto dopo aver esaurito tutte le possibilità a loro disposizione. Per accompagnare i singoli casi, le autorità competenti istituiscono un cosiddetto «case management».

Per poter attuare queste misure, le autorità competenti devono disporre delle informazioni necessarie. A tal fine nell'OMPT vanno introdotti nuovi diritti d'accesso ai diversi sistemi (p. es. il sistema centrale d'informazione sulla migrazione SIMIC, il sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL). Questi diritti sono già previsti dalla MPT. Con l'OMPT s'intende inoltre concretizzare a livello giuridico la possibilità di controllare, per mezzo della localizzazione tramite telefonia mobile, il rispetto delle misure pronunciate.

La procedura di consultazione terminerà il 14 ottobre 2021. Gran parte delle disposizioni della MPT e quindi anche dell'OMPT entreranno presumibilmente in vigore nella prima metà del 2022.


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