Biosicurezza: il Consiglio federale adotta l'ordinanza di Cartagena

Berna, 03.11.2004 - Il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza di Cartagena, che disciplina essenzialmente l’esportazione di organismi geneticamente modificati (OGM). D’ora in poi, le aziende potranno esportare questi organismi soltanto con il consenso del Paese destinatario. Inoltre, saranno tenute a fornire informazioni dettagliate sui prodotti in questione. Andrà anche sviluppato un sistema d’allarme per individuare e gestire i movimenti transfrontalieri non intenzionali di OGM. La nuova ordinanza entrerà in vigore il 1º gennaio 2005.

La nuova ordinanza (OCart) completa le disposizioni necessarie per l’attuazione del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, ratificato dalla Svizzera nel 2002 ed entrato in vigore nel 2003. L’OCart si concentra essenzialmente sull’esportazione di OGM, in quanto l’importazione è già disciplinata dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).

Eccone, in breve, le principali disposizioni:

  • gli esportatori di OGM devono d’ora in poi assicurarsi che il Paese destinatario disponga di tutte le informazioni necessarie ed abbia acconsentito all’importazione. Diventa pertanto obbligatoria la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa (Advance Informed Agreement, AIA), finora applicata su base volontaria;
  • la spedizione di OGM deve essere accompagnata da documenti che indichino chiaramente la presenza di tali organismi. I prodotti devono inoltre essere identificati secondo il codice  internazionale adottato dall’Unione europea;
  • occorre sviluppare un sistema d’allarme comune con i Paesi limitrofi per individuare e gestire la disseminazione accidentale transfrontaliera di OGM. Non è invece considerata disseminazione accidentale la contaminazione transfrontaliera mediante trasporto di polline. La Svizzera ha sollevato detta problematica lo scorso settembre, in occasione dell’incontro dei ministri dell’ambiente di lingua tedesca a Potsdam. In collaborazione con i servizi specializzati dei Paesi vicini saranno
    prossimamente avviati i lavori per individuare eventuali lacune e sviluppare gli strumenti necessari;
  • gli Uffici federali sono tenuti a partecipare al Centro di scambio d’informazioni previsto dal Protocollo (Biosafety Clearing House), creato in Svizzera dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).

Le nuove norme riguardano soprattutto la ricerca ed i prodotti agricoli. L’entrata in vigore dell’OCart non implica tuttavia maggiori oneri per tali settori. Essi applicano infatti già dal 1995 le direttive della Commissione svizzera per la sicurezza biologica, che prevedono la procedura di accordo preliminare dato in cognizione di causa in caso di esportazione di OGM.

Garantire la “tracciabilità” degli OGM

Nell’ambito della consultazione, il progetto di ordinanza ha incontrato il favore di gran parte dei Cantoni e degli ambienti interessati. In particolare, è stata riconosciuta l’utilità del sistema unico d’identificazione e della documentazione d’accompagnamento per garantire la “tracciabilità” degli OGM.


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