Il DDPS emana una direttiva sulla sponsorizzazione

Berna, 14.01.2021 - Su incarico della consigliera federale Viola Amherd, capo del DDPS, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha emanato con effetto dal 1° gennaio 2021 la direttiva sulla sponsorizzazione. La nuova direttiva funge da istruzione vincolante per l’intero dipartimento e da riferimento per le istruzioni già in vigore nelle unità amministrative. Essa intende garantire una concezione comune e un’elevata sensibilità nella gestione delle sponsorizzazioni. In futuro, conformemente al principio della trasparenza, le prestazioni di sponsorizzazione a favore del DDPS saranno pubblicate.

La nuova direttiva sulla sponsorizzazione è stata elaborata in seguito all’incarico di fine 2019 della consigliera federale Viola Amherd e tiene conto dei risultati di una verifica della Revisione interna DDPS. La verifica parte dal presupposto che la sponsorizzazione può comportare opportunità ma anche rischi. Da un lato, l’Amministrazione ha la possibilità di presentare a un ampio pubblico le sue attività e prestazioni in veste di sponsor. Dall’altro lato, le attività di sponsorizzazione comportano sempre anche dei rischi, che devono essere ponderati accuratamente. Il DDPS adempie un mandato pubblico. Le sue attività non devono pertanto dipendere da devoluzioni di terzi e le sue decisioni devono essere prese senza influenze esterne. 

Chiari principi per tutte le attività di sponsorizzazione nel DDPS

Per contrastare il rischio di violare i principi di base del diritto amministrativo (sponsorizzazione attiva) e il rischio di un’influenza esterna (sponsorizzazione passiva), nella sua direttiva il DDPS ha emanato principi validi per tutte le attività di sponsorizzazione nell’intero dipartimento. Nell’accettazione di prestazioni relative alla sponsorizzazione occorre essere molto cauti. Il DDPS adempie personalmente i propri compiti principali e non ne affida a terzi, né direttamente né indirettamente, il finanziamento. La libertà di decisione del DDPS deve essere garantita indipendentemente da prestazioni di sponsorizzazione. Valgono inoltre la neutralità concorrenziale e la parità di trattamento degli offerenti. Se la sponsorizzazione è suscettibile di comportare conflitti d’interesse o danni alla reputazione del DDPS o della Confederazione, le prestazioni devono essere rifiutate.

Quattro principi per la sponsorizzazione passiva

Per ridurre i rischi delle attività di sponsorizzazione, la direttiva del DDPS contiene quattro principi che devono essere applicati. Per esempio la sponsorizzazione deve essere rigorosamente separata dalla collaborazione ordinaria tra le unità amministrative e i loro fornitori e non deve mai influire sulle decisioni in materia di acquisti (principio della separazione). Inoltre le prestazioni e controprestazioni di sponsorizzazione devono essere proporzionate e rispecchiare il mercato ordinario (principio dell’equivalenza). La direttiva stabilisce inoltre che tutte le prestazioni a titolo oneroso e quelle a titolo gratuito tra il DDPS e l’economia privata devono essere disciplinate contrattualmente e che le prestazioni in denaro devono essere interamente rilevate nella contabilità finanziaria (principio della documentazione). 

Pubblicazione delle prestazioni di sponsorizzazione 

Inoltre tutte le devoluzioni e retribuzioni di sponsor a un’unità amministrativa devono essere indicate. Secondo questo principio della trasparenza, in futuro il DDPS dovrà pubblicare le sue attività di sponsorizzazione annualmente sulla sua pagina Internet. Verranno rese note le singole prestazioni che superano i 5000 franchi, compresi lo scopo al quale sono destinate e lo sponsor. Le prestazioni al di sotto di questa cifra dovranno essere pubblicate in forma sintetica indicando l’unità amministrativa che ha beneficiato della sponsorizzazione.


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Carolina Bohren
portavoce del DDPS
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